Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/25: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 17 pagine
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rinunciato a una procedura di revisione della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini e optato invece per una modifica della relativa ordinanza proprio in considerazione dell’insistenza di queste rivendicazioni e della limitazione nel tempo del programma d’incentivazione.
Per la Confederazione, la possibilità di sostenere finanziariamente progetti pilota è un’utile opportunità per raccogliere e analizzare dati concernenti nuovi modelli nell’ambito della custodia complementare alla famiglia. Ciò è importante nella riflessione che va portata avanti a diversi livelli sulla necessità o meno, per l’ente pubblico, di impegnarsi in questo settore e sui margini d’intervento a sua disposizione. La legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini sancisce a chiare lettere il principio in base al quale il programma d’incentivazione è tenuto a favorire l'istituzione di posti di custodia (art. 1 cpv. 1). Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi: da un canto sostenendo finanziariamente nuove strutture o strutture già esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa come previsto attualmente, dall’altro, attraverso nuovi approcci, che in larga parte vanno ancora precisati.
Diversi studi hanno analizzato la possibilità di passare al livello comunale o cantonale da un finanziamento diretto delle strutture di custodia a un finanziamento dei genitori mediante un sistema di buoni. La Città di Lucerna ha recentemente promosso un progetto pilota di questo tipo24. Se i Cantoni e i Comuni potessero beneficiare degli aiuti finanziari necessari, sarebbe possibile ideare altri modelli che favoriscono direttamente la creazione di posti di custodia di bambini. Le collettività locali di diritto pubblico, ad esempio, potrebbero ispirarsi ai progetti realizzati in altri Paesi (come le crèches parentales in Francia) per sviluppare nuovi approcci. Per queste ragioni si propone di modificare la legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini in modo da permettere alla Confederazione di sostenere i progetti innovativi ideati a livello cantonale o comunale, a condizione che servano a promuovere effettivamente la creazione di posti di custodia complementari alla famiglia e, in tal modo, corrispondano al principio del programma espresso nell’articolo 1 della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini. Se e in che misura un progetto vada sostenuto finanziariamente, dipenderà dalla sua qualità nonché dalla sua importanza per altre regioni e per la Confederazione. La modifica di legge proposta mira ad adeguare l’offerta di servizi di custodia alle numerose sfaccettature che assume oggi la realtà familiare, ai bisogni dell’economia e all’interesse dei bambini, i primi e diretti coinvolti. Lo scopo è aiutare i Cantoni e i Comuni a innovare in questo settore e a sviluppare sinergie tra le differenti strutture (custodia collettiva diurna, custodia parascolastica, custodia in famiglie diurne).
La modifica proposta sancisce a livello di legge la possibilità, per la Confederazione, di sostenere finanziariamente non solo i progetti pilota fondati su un sistema di buoni di custodia, come attualmente già previsto a livello di ordinanza (art. 14a), ma anche più in generale le innovazioni nel settore. In questa prospettiva si tratta, sostanzialmente, di estendere il campo d’applicazione del programma d’incentivazione.
Il programma resta comunque destinato soprattutto a sostenere direttamente nuove strutture di custodia oppure strutture già esistenti che intendono ampliarsi. Una piccola parte dei mezzi finanziari a disposizione, ossia il 15 per cento, potrà tuttavia essere utilizzata per incoraggiare i progetti innovativi nel settore specifico.
1.5.3 Autorizzazione di un terzo credito d’impegno
Nel 2002 il Parlamento non disponeva di dati affidabili per valutare la somma necessaria al primo credito d’impegno. Sui 200 milioni di franchi previsti per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2003 e il 31 gennaio 2007 non è ancora possibile stabilire la somma definitiva delle spese25, ma si può già
24Cfr. sopra.
25Dato che gli aiuti finanziari della Confederazione si estendono su un periodo di 2 o 3 anni, per le domande approvate durante l’ultimo anno del primo credito d’impegno (2006) i versamenti saranno effettuati fino al 2009 o al 2010.