Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 18 pagine
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Sezione 2: Disposizioni organizzative
Art. 5 - Organo federale di condotta per eventi NBCN
Il fatto di riunire i direttori di diversi uffici federali in un solo organo comporta un’elevata concentrazione di competenze in seno all’OFC NBCN. In caso di necessità, nell’ambito della procedura decisionale è possibile consultare rappresentanti delle conferenze governative cantonali, esperti e rappresentanti dell’economia. Ciò significa una rapida disponibilità di conoscenze specialistiche e competenze decisionali, e permette una presa di decisione rapida e competente all’interno dell’OFC NBCN. Le relative richieste giungono al Consiglio federale senza indugio tramite la via ordinaria.
I dipartimenti competenti assicurano il finanziamento dei loro compiti legali nell’ambito dei crediti autorizzati con il relativo preventivo e delle relative pianificazioni preventive. Non è pertanto previsto un finanziamento centralizzato delle catastrofi a livello federale; ogni ufficio federale finanzia le sue attività nel campo delle pianificazioni preventive e del fronteggiamento degli eventi.
I membri dell’OFC NBCN designano un responsabile e un suo sostituto per l’esecuzione dei lavori di preparazione e delle pianificazioni preventive.
I processi e gli svolgimenti sono documentati in un regolamento interno.
4/18 Ident.-Nr./Vers. 10011887987/01 MS ID/Vers. 10001/02 Aktenzeichen 475.3-02/05