Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 18 pagine

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Art. 6 - Comitato OFC NBCN

Nel comitato sono rappresentati gli uffici federali che di regola sono coinvolti in prima linea da un evento. I cinque uffici federali che fanno parte del comitato hanno la responsabilità per la maggior parte dei possibili eventi.

Il comitato decide in merito alla composizione dell’OFC NBCN in base alla valutazione della situazione. Ciò permette una composizione modulare e favorisce la gestione efficiente dell’evento.

I processi e gli svolgimenti sono documentati in un regolamento interno.

Art. 7 - Ufficio di coordinamento

L’UFPP gestisce un ufficio di coordinamento NBCN a favore dell’OFC NBCN avvalendosi del personale oggi disponibile. Questa organizzazione funge da:

- centro nazionale di notifica e di analisi della situazione in caso di eventi NBCN;

- Single Point of Contact (SPOC) incaricato di trasmettere i messaggi in entrata agli organi

federali competenti

- organo di coordinamento per diversi organi federali di contatto;

- ufficio di coordinamento per i mezzi d’intervento e logistici risp. per la gestione delle ri-

sorse (l’impiego dei mezzi dell’Esercito a favore dell’OFC NBCN è disciplinato direttamente dal DDPS).

I processi e gli svolgimenti sono documentati in un regolamento interno.

Art. 8 - Direzione

Il direttore dell’UFPP è a capo dell’OFC ABCN e del comitato in situazioni normali. Egli sorveglia in particolare i lavori di coordinamento e di pianificazione (sedute periodiche).

Art. 9 - Informazione

La responsabilità per l’organizzazione e la gestione delle hotline a disposizione della popolazione sono definite nei singoli settori (aumento della radioattività, incidenti biologici, incidenti chimici e catastrofi naturali).

Sezione 3: Disposizioni particolari per eventi con aumento della radioattività

Art. 10 - Impiego

Eventi con aumento della radioattività in cui le procedure ordinarie sono sufficienti per far fronte alla situazione (“situazione normale”) non sono oggetto della presente ordinanza.

Art. 11 - Compiti

L’espressione “nei casi di estrema urgenza” è stata sostituita con: “in caso di pericolo immediato” conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. c della Legge sulla radioprotezione [LRaP, RS 814.50]).

In caso d’evento con aumento della radioattività, l’UFPP è tenuto ad informare le organizzazioni internazionali (per es. AIEA e UE) e gli Stati vicini conformemente agli accordi bilaterali esistenti.

La hotline a disposizione della popolazione nel settore “aumento della radioattività” è gestita dall’UFSP.

5/18 Ident.-Nr./Vers. 10011887987/01 MS ID/Vers. 10001/02 Aktenzeichen 475.3-02/05