Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 5: Disposizioni particolari per gli incidenti chimici

Art. 16 - Impiego

L’OFC NBCN è impiegato secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). L’impiego è regolamentato solo per le situazioni particolari e straordinarie. Vale inoltre l’Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, RS 814.012).

Art. 17 - Compiti

I Cantoni dispongono di mezzi d'intervento e conoscenze limitate nel campo degli aggressivi chimici. Per questo motivo, in caso di eventi con aggressivi chimici la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni delle unità d’intervento federali.

La hotline a disposizione della popolazione nel settore “incidenti chimici” è gestita dall’UFPP.

Art. 18 - Mezzi

La squadra d’intervento DDPS (SIDDPS) è un elemento d’intervento per eventi NBC. Essa può sostenere le unità d’intervento cantonali ad esempio con:

− consulenza specializzata delle forze d'intervento;

− rilevamenti in loco;

− prelievo di campioni;

− sbarramento e segnalazione della zona contaminata;

− analisi di laboratorio.

Sezione 6: Disposizioni particolari per le catastrofi naturali

Art. 19 - Impiego

Quando uno o più Cantoni sono colpiti da un evento naturale al punto da richiedere alla Confederazione di coordinare le operazioni per farvi fronte, la realizzazione delle misure necessarie viene assunta dall’OFC NBCN. Anche in questo caso funge da base legale l’articolo 5 LPPC.

Art. 20 - Compiti

L’OFC NBC coordina gli aiuti tecnici forniti ai Cantoni secondo i criteri d’impiego previsti all’articolo19 e basandosi sulle informazioni degli organi specialistici competenti, coordinati a loro volta dalla commissione direttiva “Intervento pericoli naturali” (LAINAT).

Fanno parte della LAINAT rappresentanti dell’UFAM, dell’UFPP, di MeteoSvizzera, della Cancelleria federale (CaF), dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) ed eventualmente altre persone come esperti e rappresentanti cantonali.

La hotline a disposizione della popolazione nel settore “catastrofi naturali” è gestita dall’UFAM. A questo scopo si basa su informazioni degli organi specialistici competenti (per es. MeteoSvizzera, FNP-Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe [SNV] ecc.).

Art. 21 - Mezzi

7/18 Ident.-Nr./Vers. 10011887987/01 MS ID/Vers. 10001/02 Aktenzeichen 475.3-02/05