Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 12 - Mezzi
Su incarico dell’UFPP e dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), MeteoSvizzera mette a disposizione calcoli di propagazione, dati meteorologici attuali e previsioni dei venti nei pressi delle centrali nucleari per i calcoli di propagazione e delle dosi.
L’OFC NBCN ha a disposizione anche un’organizzazione di prelievo e di misurazione. La composizione di questa organizzazione dovrebbe venir disciplinata nell'Ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL, RS 520.18).
Per elementi d’intervento del DDPS s’intendono la squadra d’intervento DDPS (SIDDPS) e altri elementi d’intervento dell’Esercito (ad esempio elementi di consulenza meteo).
Sezione 4: Disposizioni particolari per gli incidenti biologici
Art. 13 - Impiego
I criteri d’impiego nel settore degli incidenti biologici sono disciplinati nella Legge sulle epidemie (RS 818.101), che fa riferimento unicamente a situazioni normali e particolari.
Secondo tale legge, la situazione particolare è decretata dal Consiglio federale. Ciò significa che l’OFC NBCN è impiegato non appena il Consiglio federale decreta una situazione particolare su richiesta del relativo dipartimento (DFI, DFE, DATEC).
Art. 14 - Compiti
Gli uffici federali sotto elencati fungono da organi di contatto (Focal Point) con le relative organizzazioni internazionali e sono responsabili dell’informazione tempestiva e corretta conformemente ai rispettivi accordi.
− Il DFI/UFSP è il Focal Point dell’OMS/UE in materia di organismi patogeni per l’uomo e
gestisce a questo scopo un centro nazionale di notifica e d’informazione a livello internazionale. Tutti gli uffici coinvolti notificano all’UFSP, tenendo conto delle disposizioni del regolamento sanitario internazionale (RSI), eventi nel loro settore di competenza che secondo i criteri dell’OMS potrebbero rappresentare una minaccia per la sanità pubblica a livello internazionale.
− Il DFE/UFV è il Focal Point dell’OIE/UE in materia di organismi patogeni per gli animali e
gestisce a questo scopo un centro nazionale di notifica e d’informazione a livello internazionale.
− L’UFE/UFAG è il Focal Point della FAO/UE in materia di organismi patogeni per le pian-
te nell’agricoltura e gestisce a questo scopo un centro nazionale di notifica e d’informazione a livello internazionale.
− Il DATEC/UFAM è il Focal Point del COP-CBD/UE per gli altri organismi e gestisce a
questo scopo un centro nazionale di notifica e d’informazione a livello internazionale.
Le hotline a disposizione della popolazione nel settore “incidenti biologici” sono gestite dai competenti uffici federali.
Art. 15 - Mezzi
Per far fronte agli eventi sono disponibili i laboratori federali e gli organi specialistici della Confederazione nonché i laboratori di riferimento nazionali designati dalla Confederazione per l’esecuzione delle analisi.
Per elementi d’intervento del DDPS s’intendono alti elementi d’intervento dell’Esercito come ad esempio gli elementi di consulenza meteo.
6/18 Ident.-Nr./Vers. 10011887987/01 MS ID/Vers. 10001/02 Aktenzeichen 475.3-02/05