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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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3 Se carichi o singole parti sporgono di oltre 1 m dal retro del veicolo, la loro estremità deve essere contrassegnata con un segnale ben visibile, di materiale rosso e bianco retroriflettente o munito di catarifrangenti.
4 I carichi e le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzati per la durata della corsa; le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.
5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che ostacolano la visuale devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta loro di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di 100 m al minimo.
Art. 23 Protezione della carreggiata
Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. La carreggiata che sia stata sporcata deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita il più presto possibile.
Art. 24 Documento di manutenzione del sistema antinquinamento
Il conducente deve sempre portare con sé il documento di manutenzione del sistema antinquinamento prescritto nella OETV7 e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo.
Sezione 3: Dimensioni e pesi
Art. 25 Dimensioni
1 Le dimensioni del veicolo, incluse le parti costitutive, non possono superare i valori riportati nella OETV8.
2 La lunghezza delle combinazioni di veicoli, incluse le parti costitutive, non può superare i 16,50 m negli autoarticolati e i 18,75 m negli autotreni.
3 Nei veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli multi-traccia i dispositivi d’appoggio per immobilizzare i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 33 cpv. 4).
4 Per le dimensioni di cui ai capoversi 1 e 2 si deve osservare l’articolo 38 capoversi 1–2 OETV9.