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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Art. 26 Percorso circolare

I veicoli a motore e le combinazioni di veicoli in movimento devono attenersi alle condizioni del percorso circolare stabilite nell’articolo 40 OETV10.

Art. 27 Pesi

1 Il peso totale autorizzato del veicolo e il carico sull’asse non possono superare i valori riportati nella OETV11.

2 Il peso effettivo delle combinazioni di veicoli non può superare le 40,00 t ovvero le 44,00 t nel trasporto combinato non accompagnato.

3 Se i valori specificati nella licenza di circolazione sono inferiori a quelli massimi di cui ai capoversi 1 e 2, tali valori non possono essere superati.

4 Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile specificato nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

5 I carichi per asse autorizzati possono essere superiori al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo autorizzato dei veicoli e delle combinazioni di veicoli.

6 Se, nel trasporto combinato non accompagnato, il peso effettivo del veicolo supera le 40 t, il conducente deve disporre di un documento giustificativo adeguato.

7 Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) può equiparare a quelle svizzere le stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Sezione 4: Traino di rimorchi e altre modalità di rimorchiatura

Art. 28 Rimorchi

(art. 30 cpv. 3 LCStr)

1 I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.

2 Gli autoveicoli di lavoro possono trainare soltanto rimorchi che servono all’adempimento del lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

3 I rimorchi adibiti al trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per veicoli del servizio di linea regionale di imprese di trasporto in concessione.

10 RS 741.41

11 RS 741.41