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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 9 pagine
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Art. 18 Ciclomotori (lett. a)
Art. 23a Carrozzella per disabili
Art. 24 Velocipedi e velocipedi per bambini (cpv. 1 e 3)
Art. 72 Abitacolo, punti di ancoraggio, cinture di sicurezza, airbag, dispositivi di comando (cpv. 6)
Art. 175 In generale, peso, contrassegno (cpv. 2 e 3)
Art. 177 Trasmissione, azionamento mediante pedali, ruote e pneumatici (cpv. 5)
Art. 210 Rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori (cpv. 5 lett. c)
2. Modifiche dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)2
Stato del conducente (fino ad ora art. 2a cpv. 2, 2bis e 2ter ONC) Testo vigente Proposta di modifica
Art. 12a Inabilità alla guida per consumo di medicamenti o stupefacenti
1 Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:
a. tetraidrocannabinolo (cannabis);
b. morfina libera (eroina/morfina);
c. cocaina;
d. amfetamina (amfetamina);
e. metamfetamina;
f. MDEA (metilendiossietilamfetamina);
g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina).
2 L’USTRA emana, d’intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 1.
3 La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 1 non è sufficiente per stabilire l’inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.
Queste disposizioni concernono la prova dell’inabilità alla guida e pertanto le autorità di controllo. Gli utenti della strada sono tenuti a comportarsi conformemente alla LCStr (art. 31 cpv. 2)