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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 9 pagine

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3. Modifiche dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)3

Corse di scuola guida (fino ad ora art. 27 VRV) Testo vigente Proposta di modifica

Art. 17 Scuola di guida Art. 17 Corse di scuola guida, in generale

Art. 17a Svolgimento delle corse di scuo-

la guida

1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile.

2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d’esame,

l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare;

l’accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.

3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.

4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all’esame di guida.

5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita,

d’inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.

Art. 17a Corsa d’esercitazione Art. 17ab Corsa d’esercitazione

Le corse di scuola guida concernono la fase di formazione precedente al rilascio della licenza di condurre e sono pertanto disciplinate nell’OAC. Dall’articolo 27 ONC non viene ripreso il secondo periodo del capoverso 1 «La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente». Tale disposizione può essere stralciata definitivamente. Le scuole guida appongono o dipingono già in modo permanente la «L» sui loro veicoli. Inoltre, questa regola ha un’importanza pratica limitata: nessuno dovrebbe lasciare volontariamente la «L» sul proprio veicolo e se lo fa, ciò non avrebbe comunque conseguenze rilevanti sulla sicurezza.

3 RS 741.51