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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 9 pagine
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4. Modifiche delle ordinanze sulla durata del lavoro e del riposo
Odocronografo (fino ad ora art. 3 cpv. 4 ONC) Testo vigente Proposta di modifica
Art. 14a cpv. 4 e 6 OLR 14 Art. 14a cpv. 4, 4 bis e 6 OLR 1
4 Nessun disco deve essere utilizzato per un4 Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è de- periodo più lungo di quello per il quale è destinato. stinato. Ogni disco è adoperato una sola
6 Il datore di lavoro deve mettere gratuita- volta.
mente a disposizione del lavoratore i dischi 4bis Le iscrizioni facoltative non devono rene, a richiesta, consegnargli una copia dei dere difficile la lettura del disco.
dischi utilizzati.6 Al lavoratore il datore di lavoro deve:
a. mettere gratuitamente a disposizione i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati;
b. mettere a disposizione le chiavi necessarie all’uso dell’odocronografo.
Art. 3 cpv. 3 OLR 25 Art. 3 cpv. 3 OLR 2
3 I conducenti che circolano in Svizzera con3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero (conducenti di veicoli immatricolati all’estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11 della presente ordinanza; sono articoli 7–11, 15 e 16 della presente ordifatti salvi gli accordi internazionali che la nanza; sono fatti salvi gli accordi internazio-Svizzera ha ratificato. nali che la Svizzera ha ratificato
L’articolo 3 capoverso 3 OLR 1 conferma la validità degli articoli rilevanti (segnatamente l’art. 14a) anche per i conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero. Di conseguenza la disposizione dell’ONC concernente i conducenti di veicoli stranieri non è più necessaria. Il contenuto dell’articolo 14a viene quindi leggermente completato sulla base della disposizione dell’ONC vigente e sull’OLR 1.
Dall’OLR 2 non emerge alcun motivo che consenta di spiegare perché le disposizioni materiali concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 7-11) siano applicabili ai conducenti di veicoli stranieri, mentre le disposizioni di controllo di queste prescrizioni non lo siano. Per questa ragione, è opportuno indicare i mezzi di controllo all’articolo 3 capoverso 3, come già avviene nell’OLR 1. A livello di contenuto, la disposizione stralciata dall’ONC è sufficientemente ripresa negli articoli 15 e 16 OLR 2.
4 Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti), RS 822.221
5 Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti, RS 822.222