Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 4: Segnali di indicazione
Sezione 1: Segnali di informazione
Articolo 125: Principio
Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (art. 57 cpv. 2 OSStr).
Articolo 126: Passaggio pedonale, sottopassaggio pedonale, cavalcavia pedonale
Nell’avamprogetto le regole riguardanti i manufatti stradali in oggetto non dipendono dalla presenza dei segnali corrispondenti (nel diritto vigente non vi è sufficiente chiarezza in merito ai sottopassaggi e ai cavalcavia pedonali), che si limitano, in realtà, a indicare l’ubicazione del manufatto e la cui collocazione non è obbligatoria. Per questa ragione, invece che tra le norme di comportamento (art. 47 cpv. 1 e 2 ONC), queste disposizioni figurano ora tra i segnali di indicazione.
Articolo 127: Passaggio a livello
La decisione di classificare questo segnale tra quelli di indicazione poggia su considerazioni simili a quelle addotte nel commento all’articolo 126: l’obbligo da parte degli utenti della strada di fermarsi davanti ai passaggi a livello si evince dalle disposizioni generali (art. 28 LCStr, art. 6 AP-OUStr). II segnale «Passaggio a livello» indica quindi semplicemente l’ubicazione del passaggio; si differenzia tuttavia dai segnali di cui all’articolo 126 AP-OUStr perché la sua collocazione è sempre obbligatoria e non solo quando è necessaria per evidenziare un passaggio non chiaramente visibile. La doppia croce di Sant’Andrea (art. 93 cpv. 3 OSStr) non figura più nell’avamprogetto perché agli utenti della strada interessa più che altro sapere che stanno per attraversare un passaggio a livello, e non tanto se la linea ferroviaria ha uno o più binari.
Articolo 128: Vicolo cieco
Il capoverso 1 è il risultato di una riformulazione non significativa, operata sulla scorta della Convenzione sulla circolazione stradale, della corrispondente disposizione in vigore (art. 46 cpv. 3 OSStr). L’intento è di esprimere in maniera più chiara che una strada è un vicolo cieco soltanto quando concretamente non procede oltre e non quando non è possibile circolarvi a causa di un divieto. In quest’ultimo caso gli utenti della strada devono essere avvisati per mezzo di un presegnale; l’indicazione del vicolo cieco non è sufficiente.
Nel capoverso 2 è introdotto il nuovo segnale «Vicolo cieco con eccezioni»: esso indica un vicolo cieco che prosegue con una ciclopista o un percorso pedonale. Questo segnale è il risultato di un lavoro di ricerca (cfr. Commenti generali, lett. F, n. 1): nella prassi è già impiegato in vario modo, ma non in aggiunta al segnale di cui al capoverso 1, bensì in sua sostituzione.
Articolo 129: Disposizione delle corsie
Nel capoverso 1 sono ripresi gli aspetti dell’articolo 59 OSStr rilevanti per gli utenti della strada.
Nel capoverso 2 è introdotto il nuovo segnale «Disposizione delle corsie all’apertura della corsia d’emergenza» (cfr. Commenti generali lett. F, n. 1). Va sottolineato che si tratta semplicemente di un segnale d’indicazione, a cui non sono pertanto associati né diritti né doveri. Ciò significa che l’apertura (e chiusura) della corsia d’emergenza è gestita esclusivamente dagli appositi segnali luminosi. Nella rappresentazione grafica del segnale è introdotta una forma nuova (cfr. ill. G.08.1); il segnale sarà collocato all’entrata e all’uscita delle autostrade.