Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
anche con un segnale che preveda una prescrizione diversa da quella precedente (p. es., in autostrada, la validità del segnale che fissa a 80 km/h il limite massimo della velocità termina con quello che la fissa a 100 km/h).
Nei capoversi 2 e 3 sono riportate le eccezioni al capoverso 1: la validità di alcuni segnali non termina all’intersezione successiva e deve quindi essere revocata in altro modo. Nel capoverso 2 sono disciplinati i segnali (p. es. «Autostrada», «Catene da neve obbligatorie» e «Strada postale di montagna») a cui deve essere obbligatoriamente associato un segnale di fine validità. Sempre nel capoverso 2 si spiega inoltre che la validità del segnale «Inizio della località», oltre che con il segnale «Fine della località», può essere revocata con il segnale «Autostrada» o «Semiautostrada».
Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» rappresenta un caso particolare: già oggi e anche durante il periodo transitorio, la fine di questa prescrizione deve infatti essere indicata con il segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale». Considerato il nuovo significato che sarà attribuito ai segnali di località, tuttavia, una volta terminato il periodo transitorio, anche in questo caso la fine della prescrizione dovrà essere indicata con il segnale «Fine della località» o con un cartello che indichi un limite di velocità diverso.
La validità locale dei segnali per zone (cpv. 3) è descritta in modo leggermente diverso da quanto si trova nel diritto vigente (art. 2a cpv. 3 OSStr): essa non termina soltanto in presenza dei corrispondenti segnali di fine validità, bensì in presenza di qualsiasi cartello per zone che indichi diritti e doveri diversi da quelli precedenti. Poiché la segnaletica per zone è ammessa soltanto all’interno delle località (art. 19 cpv. 1 AP-OASStr), la fine delle zone può essere indicata anche con i cartelli di località (già oggi se, p. es., a una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h segue una zona d’incontro, quest’ultima è indicata collocando direttamente il segnale corrispondente, senza cioè collocare anche il segnale di fine della zona con limite di velocità massimo di 30 km/h).
Altre modifiche della segnaletica per zone entreranno in vigore in un momento successivo (cfr. modifiche da decidere a parte e Commenti generali, lett. E, n. 4.5).
Sezione 2: Segnali di divieto
Articoli 101–111
Le spiegazioni del significato dei segnali di divieto sono riprese dal diritto vigente (art. 18–22, 25–28, 30, 31 OSStr). In alcuni casi è stata modificata la formulazione delle attuali disposizioni, senza tuttavia causare ripercussioni sotto il profilo materiale.
Nei divieti generali di circolazione (art. 101) possono essere tralasciate le eccezioni previste per i carri a mano larghi al massimo un metro, le carrozzine per bambini, le sedie a rotelle per invalidi, ecc. (art. 18 cpv. 4 OSStr), perché, conformemente all’AP-OUStr, questi utenti della strada sono equiparati ai pedoni (art. 10 cpv. 1, 11 AP-OUStr).
Per esigenze pratiche, ai divieti parziali (art. 102) è stato aggiunto un divieto di circolazione per trattori (cpv. 1 lett. g). Il divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori diventa semplicemente «Divieto di circolazione per i velocipedi»: poiché i ciclomotori sono equiparati ai velocipedi (art. 72 cpv. 5 AP-OUStr), il divieto di circolazione per i secondi si applica anche ai primi, nonché a chi usa sedie a rotelle e mezzi simili ai veicoli, nei casi in cui queste due categorie di utenti sono assoggettate alle medesime norme valide per i ciclisti (art. 11 cpv. 2, 12 cpv. 3 AP-OUStr). Nell’articolo 102 capoverso 1 lettera i si specifica che il «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» non si applica ai rimorchi agricoli, eccezione che nel diritto vigente è esplicitata soltanto alla voce «Divieto per rimorchi».
Il significato dei segnali «Divieto di sorpasso» (art. 107 cpv. 2) e «Distanza di sicurezza tra autocarri» (art. 108) è stato modificato e si riferisce ora (unicamente) a tutti gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose. Nel diritto vigente il divieto di sorpasso si applica, per esempio, anche agli autoveicoli adibiti ad abitazione e alle automobili pesanti (art. 26 cpv. 2, 28 cpv. 1 OSStr), mentre ne sono esonerati gli autobus. Il significato dei due segnali in og-