Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
La riformulazione del capoverso 2 lettera d ha lo scopo di garantire che l’esonero dall’obbligo di portare il casco sia concesso soltanto a chi utilizza le cinture di sicurezza di cui è stata controllata l’efficacia, ossia non quelle montate di propria iniziativa (senza controlli) e non specificate nella licenza di circolazione.
Analogamente a quanto prescritto per le cinture di sicurezza, i conducenti dei veicoli devono ora accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni portino il casco prescritto (cpv. 3).
Articolo 20a: Cessione in uso di veicoli
Articolo 20b: Divieto di consumare bevande alcoliche durante il trasporto professiona-
le di persone
Questi due articoli si rifanno all’attuale articolo 2 ONC e più precisamente alle parti considerate rilevanti dal punto di vista delle norme della circolazione: il capoverso 1 dell’articolo 2 ONC ripete, in forma abbreviata, quanto disposto nell’articolo 31 capoverso 2 LCStr e può quindi essere tralasciato. I capoversi 2–2ter disciplinano le condizioni secondo cui, in presenza di determinate sostanze nel sangue, un conducente è considerato inabile alla guida; essendo indirizzati innanzitutto alle autorità di controllo, questi due capoversi vengono trasferiti nella OCCS.
I capoversi 3–5 sono riproposti rispettivamente negli articoli 20a e 20b AP-OUStr. I tre capoversi sono suddivisi in due articoli perché non sussiste un forte nesso materiale tra di essi e perché si rivolgono a destinatari diversi. Questa mossa consente inoltre di dare un titolo più eloquente agli articoli interessati.
L’articolo 2 capoverso 5 ONC è riformulato conformemente alla modifica della LCStr proposta nel quadro di via sicura.
Sezione 2: Condizioni di esercizio dei veicoli
Articolo 21: Sicurezza operativa
Questa disposizione corrisponde per lo più all’articolo 57 ONC. Per esigenze pratiche, nel capoverso 3 è esplicitato l’obbligo di rimuovere dal veicolo e dal carico la neve, il ghiaccio e simili. La possibilità di effettuare trasferimenti con veicoli in costruzione, in trasformazione o in riparazione è stata vincolata all’uso di targhe professionali (cpv. 4), perché una simile deroga alle prescrizioni in vigore si giustifica soltanto se le operazioni legate alla costruzione, alla trasformazione o alla riparazione dei veicoli sono effettuate da un’autofficina professionale.
Articolo 22: Misure di protezione per il veicolo e il carico
Questa disposizione riprende in gran parte l’articolo 58 ONC e si riferisce ora esplicitamente anche al carico. La dimensione dell’oggetto segnalatore non è più specificata, dato che il criterio rilevante dovrebbe essere il fatto che tale oggetto sia ben visibile (cpv. 2). Per ragioni di sicurezza, nel nuovo articolo non è ripresa la disposizione secondo cui i veicoli a motore agricoli trainanti carichi o rimorchi che ostacolano la visuale sarebbero esonerati dall’obbligo di essere muniti di un retrovisore speciale (cpv. 5). I veicoli agricoli sono più lenti degli altri e, per questo, vengono spesso superati. È quindi ancora più importante che i conducenti di tali veicoli si avvalgano di uno specchietto retrovisore che consenta loro di vedere qualsiasi spostamento si verifichi dietro il veicolo.
Articolo 23: Protezione della carreggiata
L’articolo 59 ONC è ridotto al minimo necessario. L’attuale capoverso 2 può essere tralasciato, dato che i veicoli a motore muniti di cerchioni metallici sono ormai rari e quelli con cingoli possono circolare soltanto previo rilascio di un permesso nel quale, all’occorrenza, saranno previste determinate condizioni.