Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
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Anche il capoverso 4 dell’articolo 67 ONC viene ripreso senza modifiche, ma, invece che tra queste disposizioni, figura ora, per ragioni di sistematica, tra quelle riguardanti il carico di veicoli (art. 33 AP-OUStr, «Collocazione e dimensioni del carico»).
I capoversi 6 e 7 dell’articolo 67 ONC sono invece stralciati. I conducenti dei veicoli a cui fanno riferimento queste disposizioni hanno potuto approfittare delle eccezioni ivi previste per molto tempo. Nella misura del possibile, questi privilegi vanno ora eliminati per lasciare il posto alle norme e agli standard generali. Poiché le disposizioni in questione si applicano comunque a un numero ormai relativamente trascurabile di veicoli, non sono inoltre praticamente più necessarie, il che ne giustifica lo stralcio.
Sezione 4: Traino di rimorchi e altre modalità di rimorchiatura
Le disposizioni riguardanti i rimorchi sono ora suddivise in due invece che in tre articoli, nei quali sono inoltre state integrate diverse norme che, sebbene nella ONC siano collocate altrove, concernono in effetti sempre i rimorchi. Non è apparso necessario separare i veicoli a motore dagli altri veicoli; viene pertanto operata una distinzione sistematica soltanto tra il traino di uno o più rimorchi.
Anche le disposizioni riguardanti la rimorchiatura a traino, tra l’altro semplificate, sono state spostate rispetto alla ONC. La differenza che si vuole sottolineare è quella tra la rimorchiatura a traino di veicoli in panne e la rimorchiatura in tutti gli altri casi. Nella misura del possibile, si è cercato di evitare qualsiasi regola speciale applicabile a singoli veicoli, perché non se ne è vista la necessità pratica.
Articolo 28: Rimorchi
Nel capoverso 1 viene sancito che, di norma, i veicoli a motore e i velocipedi possono trainare al massimo un solo rimorchio. I requisiti che, secondo l’articolo 69 ONC, devono soddisfare i rimorchi trainati da «altri veicoli» figurano ora tra le disposizioni concernenti il carico (art. 35 cpv. 3) e nella OETV per quanto riguarda la larghezza e lo sbalzo posteriore dei rimorchi di velocipedi e dei relativi carichi; gli atri requisiti sono invece stati stralciati. I fattori determinanti sono ora unicamente le garanzie di sicurezza (art. 29 LCStr e art. 21 AP-OUStr), le quali coprono anche gli aspetti contenuti nell’articolo 70 capoversi 1 e 2 ONC.
Il capoverso 2 è nuovo quanto a forma, ma riprende sostanzialmente il divieto sancito nell’articolo 77 capoverso 1 ONC di trainare con gli autoveicoli di lavoro rimorchi adibiti al trasporto di cose.
Nel capoverso 3 scompare la restrizione riguardante i rimorchi per il bagaglio negli autobus (art. 68 cpv. 4 ONC). Sebbene giustificata da determinate ragioni economiche, tale restrizione appare superflua sotto il profilo della sicurezza stradale e non è quindi giustificata in questa sede.
Il capoverso 4 si rifà al diritto vigente (art. 44 cpv. 3, 3° per. ONC).
Articolo 29: Traino di più rimorchi
Nel capoverso 1 sono riportati in casi in cui può essere trainato più di un rimorchio senza che sia necessario soddisfare condizioni aggiuntive (attualmente art. 68 cpv. 2 lett. a e b, cpv. 3 ONC). Diversamente dal diritto in vigore, per ragioni di sicurezza non si possono trainare più di due rimorchi.
Nel capoverso 2 è scartata la possibilità di trainare due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale (art. 68 cpv. 6 ONC).
Il capoverso 3 corrisponde al diritto vigente (art. 68 cpv. 2 lett. c ONC).
In base al diritto vigente (art. 82 cpv. 2, 3° per. ONC), può essere autorizzato il traino di due carri da fiera; la lunghezza complessiva della combinazione di veicoli (pari a 26 m) è tuttavia definita soltanto a livello di istruzione. Ora tale lunghezza viene sancita nell’ordinanza. Per tenere conto del fatto che, negli ultimi anni, la lunghezza dei veicoli è aumentata, il limite massimo è stato portato a 30 metri (cpv. 4).