Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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Articolo 30: Rimorchiatura a traino di veicoli in panne

Rispetto all’attuale articolo 72 ONC, dalla rubrica del nuovo articolo si evince che queste disposizioni trovano applicazione soltanto quando si ha a che fare con veicoli in panne. Dato che la condizione dell’essere in panne è ora posta in primo piano, nel capoverso 1 viene introdotta la definizione del termine.

Si specifica inoltre che i veicoli a motore possono rimorchiare al traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio. Per ragioni di sicurezza, e perché oggigiorno non se ne presenta la necessità, viene stralciata la possibilità, prevista nel diritto vigente, che l’autorità cantonale autorizzi la rimorchiatura di due veicoli (art. 72 cpv. 1, 3° per. ONC).

Per il resto è stato per lo più ripreso il contenuto dell’articolo 72 ONC, tralasciando tuttavia diverse disposizioni riguardanti i motoveicoli.

Articolo 31: Rimorchiatura a traino e a spinta nei rimanenti casi

Nel capoverso 1 viene sancito con chiarezza il divieto di usare un veicolo per la rimorchiatura a traino o a spinta – a meno che l’oggetto rimorchiato non sia un rimorchio o un veicolo in panne – nonché quello di condurre animali. In seguito alle richieste emerse in fase di preconsultazione, i ciclisti avranno ancora la possibilità di tenere un cane al guinzaglio. È invece stata stralciata l’eccezione secondo cui si può rimorchiare a spinta un veicolo a motore per accenderne il motore o per una breve manovra (art. 71 cpv. 3 ONC).

Conformemente al capoverso 2, l’autorità cantonale può ancora autorizzare il traino di legna o sciatori (cfr. art. 71 cpv. 2 ONC), sebbene nel primo caso sia tralasciata la restrizione «su strade senza pavimentazione o coperte di neve», dato che, in ultima analisi, sta all’autorità cantonale preposta al rilascio dei permessi valutare la situazione nel suo complesso e decidere di conseguenza.

Sezione 5: Carico

Il concetto di carico è definito nell’articolo 2 capoverso 15: sono cioè considerati carichi tutti gli oggetti trasportati che non sono una parte costitutiva del veicolo, ossia anche gli accessori ai sensi dei diritti reali sebbene, nel linguaggio parlato, non verrebbero considerati tale (p. es. box porta-sci amovibili).

La struttura della sezione «Carico» ha subito modifiche sostanziali.

Articolo 32: In generale

Nel capoverso 1 si spiega dove può essere trasportato il carico. Diversamente da quanto figura nell’articolo 73 capoverso 4 ONC, vengono ora menzionati anche l’interno del veicolo e i portacarichi.

I capoversi 2–3 riprendono il diritto vigente (art. 73 cpv. 6–7 ONC).

Nel capoverso 4 è stata introdotta una precisazione rispetto al diritto vigente (art. 73 cpv. 5 ONC).

Articolo 33: Collocazione e dimensioni del carico

Il principio secondo cui il carico deve essere collocato in modo che non sia pericoloso è sancito nella legge (art. 30 cpv. 2 LCStr) e non è pertanto necessario ripeterlo nell’ordinanza.

I capoversi 1, 3 e 4 corrispondono al diritto vigente (art. 73 cpv. 1–3, 64 cpv. 3 e 65 cpv. 2 ONC).

Conformemente alla definizione di carico, quest’ultimo include anche gli accessori amovibili, che vengono quindi disciplinati nel presente capitolo. Quando sono montati sugli autobus, questi accessori (p. es. box porta-sci) rientrano in un caso particolare, poiché diventano applicabili sia le disposizioni sul carico sia determinate disposizioni concernenti le dimensioni dei veicoli (non può essere superata la lunghezza totale del veicolo, inclusa la box porta-sci). Resta il fatto che, essendo questi oggetti considerati dei carichi, sotto il profilo della sistema-