Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
tica è opportuno disciplinarli in questa sede e non, come avviene nel diritto vigente, insieme alle disposizioni sulle dimensioni dei veicoli. Per questa ragione, l’articolo 65 capoverso 2 ONC è ripreso nel capoverso 4 dell’articolo in oggetto. Lo stesso dicasi per i capoversi 2 e 5, che nel diritto vigente figurano tra le disposizioni sulle dimensioni e sui pesi (art. 66 e 67 cpv. 4 ONC).
Articolo 34: Trasporto di ungulati
Questa disposizione riprende una parte del capoverso 2 dell’attuale articolo 74 ONC concernente il trasporto di animali. La regola applicabile ai motoveicoli e ai velocipedi viene spostata nell’articolo 35. Gli altri aspetti del diritto vigente sono sufficientemente coperti dalla legislazione sulla protezione degli animali. Il rimando a questo campo del diritto (cfr. art. 74 cpv. 4 ONC) è contrario ai principi di tecnica legislativa.
Articolo 35: Norme complementari per il carico su motoveicoli, velocipedi e rimorchi di velocipedi
In questo articolo sono riportate norme che, nel diritto vigente, sono sparse in vari articoli (art. 42 cpv. 2, 69 cpv. 2, 2° per., 74 cpv. 3 ONC), tutti, però, concernenti il carico. Per questa ragione sono state riunite e uniformate, con alcune conseguenze sul piano materiale, ma di scarsa rilevanza pratica. L’articolo 74 capoverso 3 ONC è, per esempio, esteso ai rimorchi di velocipedi. Nel capoverso 3 è ripresa la regola concernente lo sbalzo del carico (attuale art. 69 cpv. 2 ONC); sinora valida soltanto per i rimorchi, tale regola è estesa ai velocipedi e ai motoveicoli e modificata per prevedere uno sbalzo massimo di un metro invece che di 50 centimetri: definire una limitazione per questi veicoli sarebbe infatti inutile e non permetterebbe di tenere conto dell’eventuale presenza di rimorchi. All’inverso, è stato necessario introdurre una restrizione rispetto alla disposizione vigente perché il nuovo articolo prevede la possibilità di trasportare animali anche con rimorchi di velocipedi; di qui l’esigenza che il trasporto sia effettuato con gabbie, cesti o simili, volendo con quest’ultima precisazione includere i rimorchi concepiti specificatamente per il trasporto di animali.
Articolo 36: Carico su autoveicoli di lavoro
L’articolo in oggetto, che riprende l’articolo 77 capoversi 1–2 ONC, introduce alcune restrizioni supplementari concernenti i carichi sugli autoveicoli di lavoro. Diversamente dal diritto vigente, queste norme sono ora collocate tra quelle relative al carico perché limitano le norme generali per determinati utenti della strada. L’articolo 36 prevede cioè delle regole speciali che prevalgono sulle disposizioni generali concernenti il carico applicabili a tutti gli atri veicoli. Non avendo nessun nesso materiale con le corse speciali, queste regole vengono anticipate, per essere appunto collocate tra quelle sul carico. Nel capoverso 1 è stato ripreso l’articolo 77 capoverso 1 ONC, modificandone però leggermente la formulazione per chiarire che la disposizione non si applica soltanto ai rimorchi degli autoveicoli di lavoro, bensì ai rimorchi di lavoro in generale. La regola vera e propria concernente i rimorchi degli autoveicoli di lavoro è integrata nel nuovo articolo 28 («Rimorchi»).
Sezione 6: Uso di veicoli agricoli
Nel diritto vigente i veicoli agricoli sono disciplinati in una sezione a sé stante, collocata tra il capo secondo («Veicoli speciali e trasporti speciali») e il capo primo («Divieto di circolare la notte e la domenica») della parte quinta («Disposizioni varie»). Nell’avamprogetto sono invece estrapolati da questo contesto. Poiché le disposizioni in questione concernono determinate restrizioni applicabili ai trasporti che sarebbero ammessi in virtù delle norme generali, sotto il profilo della sistematica non è corretto collocarle tra le disposizioni sui veicoli e i trasporti speciali o tra quelle che sanciscono il divieto di circolare la notte o la domenica; queste ultime disciplinano infatti la possibilità di effettuare trasporti che, in virtù delle norme generali, non sono ammessi.