Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 21 pagine
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lettera b non sarebbe disciplinato il caso in cui queste ultime – escluse dall’applicazione del principio «Cassis de Dijon» – sono presenti in un prodotto come ingredienti. Se, nonostante il loro contenuto di derrate alimentari derogatorie, a detti prodotti si applicasse il principio «Cassis de Dijon» si verificherebbe una discriminazione nei confronti dei produttori nazionali.
Art. 7 kf Viene chiesto di limitare a cinque anni la validità delle decisioni di portata generale.
Art. 8 Promarca, SKW. L’attuazione dell’articolo 8 presuppone un’attività di costante aggiornamento rispetto
alle prescrizioni tecniche estere. Per i fabbricanti svizzeri gli oneri causati da tale attività sarebbero maggiori rispetto a quelli a carico della loro concorrenza UE. Per i prodotti fabbricati in Svizzera vi sarebbero inoltre le attività volte ad accertare – a scadenze regolari – eventuali modifiche delle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e degli animali. Perciò, la disposizione suddetta cela un’ulteriore discriminazione dei produttori nazionali.
In relazione all’articolo 8 si porrebbe anche la questione inerente alla procedura da seguire nel caso in cui un'impresa adeguasse la sua produzione secondo delle nuove prescrizioni ma non conformemente ad un’eventuale decisione di portata generale emanata diversi mesi più tardi. Sotto il profilo della praticabilità e dell’utilità sarebbe opportuno che la modifica avvenisse soltanto dopo l’emanazione della nuova decisione di portata generale. Soltanto a questo punto vi sarebbe sufficiente certezza giuridica e il fabbricante non correrebbe il rischio di dover modificare nuovamente il prodotto alla luce della decisione di portata generale.
Art. 8 IG DHS, Coop, Si fa riferimento alla disposizione di cui all’articolo 8 capoverso 1, secondo cui le
Denner, Migros. derrate alimentari oggetto di una decisione di portata generale devono sempre essere dichiarate secondo il diritto vigente. Il contenuto della disposizione sarebbe condivisibile ma a livello pratico la sua attuazione e il costante aggiornamento che essa presuppone potrebbero risultare problematici. Spetterebbe alle autorità il compito di seguire l’evoluzione della normativa UE e, se necessario, di revocare una decisione di portata generale già emanata e di pubblicare tale revoca.
3. Sezione 3: Sorveglianza del mercato
Articolo Partecipante Contenuto della presa di posizione all'indagine conoscitiva
3. Sulla sezione in BE, LU, SO, BS, Vi sarebbe mancanza di chiarezza in merito al campo d’applicazione della sezione 3; generale. GR, AI, SH, TG, TI, ne conseguirebbero soprattutto problemi di delimitazione riguardo alle procedure di
GE, chemsuisse, contestazione contemplate dalla normativa settoriale. Un ruolo fondamentale sarebbe ACCS. svolto dalla possibilità di contestare senza difficoltà i prodotti non conformi.
Si chiede di:
• formulare l’articolo 10 in modo più chiaro: nel caso in cui un prodotto non sia conforme alle prescrizioni vigenti nel Paese d’origine, occorrerebbe stabilire esplicitamente che la sorveglianza del mercato avvenga secondo le norme settoriali (BE, LU, SO, BS, GR, TG, TI, chemsuisse, ACCS);
• stabilire che le misure attuative adottate in tale ambito dalle autorità cantonali non vengono interessate dalla nuova procedura, definita secondo la LOTC. Diversamente ne risulterebbero inutili oneri amministrativi;
• precisare che nel caso di derrate alimentari non conformi alla normativa svizzera del settore e non autorizzate mediante una decisione di portata generale, si applicano le disposizioni della legge sulle derrate alimentari. La sezione 3 sarebbe da adeguare in tal senso (BE, SO, AI, SH, TI, ACCS);
• chiarire che la sorveglianza del mercato nei settori in cui le prescrizioni svizzere sono state armonizzate secondo il diritto UE (v. il diritto in materia di