Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 21 pagine
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attiene alla normativa in materia prodotti chimici, una valutazione complessiva degli effetti dell’ordinanza non sarebbe ancora possibile; secondo SO, nel settore dei prodotti chimici il progetto di ordinanza non sarebbe sufficientemente preciso. NW reputa che l’eliminazione di ostacoli tecnici agli scambi tra UE e Svizzera debba avvenire bilateralmente e, per questa ragione, chiede un adeguamento del principio «Cassis de Dijon» nel settore delle derrate alimentari.
Secondo GE l’espressione «prescrizioni tecniche» non è sempre di facile interpretazione. È necessario provvedere affinché il livello di protezione dei consumatori in Svizzera – finora elevato – non venga ridotto agli elementi in comune di livello più basso. In particolare, GE chiede che i requisiti in materia di qualità, attualmente disciplinati per mezzo di valori di tolleranza (ad es. i valori limite per le sostanze estranee o gli additivi), con l’entrata in vigore della revisione della legge sulle derrate alimentari non vengano semplicemente equiparati a prescrizioni tecniche.
OW, ZG, BS, SG, GR, TG, TI ritengono opportuna la proposta relativa all’attuazione della procedura di autorizzazione delle derrate alimentari sotto forma di decisioni di portata generale. Particolarmente positivo è il parere espresso in merito al fatto che la Confederazione tiene un elenco delle decisioni passate in giudicato nonché dei prodotti, e delle categorie di prodotti, che non hanno accesso al mercato svizzero. Tuttavia, lo strumento delle decisioni di portata generale necessita ancora di verifiche e deve consolidarsi sul piano attuativo; occorrerebbe inoltre considerare la possibilità che l’applicazione di decisioni di portata generale venga chiesta senza che le necessarie informazioni e conoscenze relative ai prodotti importati siano disponibili (SO, BS, GR, TG, TI, ACCS). Le integrazioni proposte nel progetto di ordinanza potrebbero ridurre facilmente gli oneri supplementari e semplificare la sorveglianza del mercato. TG ritiene invece che le attività e i compiti spettanti agli organi esecutivi cantonali in relazione al controllo delle derrate alimentari diventerebbero ancora più complessi, con un ulteriore aumento degli oneri a carico degli organi suddetti. LU auspica che la procedura di autorizzazione possa svolgersi in tempi brevi. Secondo NE il settore che pone più difficoltà sotto il profilo attuativo è quello alimentare, considerato che i requisiti per l’immissione in commercio di derrate alimentari che non adempiono alle prescrizioni svizzere renderebbe più difficile lo svolgimento dei compiti spettanti agli organi esecutivi. I prodotti in questione rientrerebbero nel campo d’applicazione della LOTC e, contemporaneamente, del diritto in materia alimentare. Gli organi esecutivi si vedrebbero attribuire competenze diverse a seconda della normativa applicata. Le differenze riguarderebbero soprattutto i provvedimenti e le procedure attuati, con il rischio di creare incertezza giuridica. NE auspica che le attività di controllo svolte dagli organi cantonali d’esecuzione si svolgano conformemente a direttive identiche sotto il profilo delle norme procedurali.
NE rileva inoltre che l’ordinanza non contempla disposizioni in materia di emolumenti e vorrebbe che i Cantoni, nel quadro dell’indagine conoscitiva, venissero informati circa le possibilità di riscossione di emolumenti da parte degli organi d’esecuzione.
Il PCS accoglie con favore le disposizioni speciali concernenti le derrate alimentari.
Economiesuisse e l’Unione svizzera degli imprenditori ricordano di aver sostenuto fin dall’inizio l’introduzione del principio «Cassis de Dijon» ritenendo quest’ultimo un fattore importante ai fini dell’eliminazione degli ostacoli al commercio. L’efficacia di tale strumento sarebbe legata ad una definizione esaustiva dei casi derogatori e ad una loro stretta limitazione. Inoltre gli aspetti attuativi e amministrativi sarebbero da semplificare. Sotto questo profilo, il progetto di ordinanza avrebbe ancora delle carenze e necessiterebbe di alcuni miglioramenti. Occorrerebbe evitare di introdurre indirettamente nuovi ostacoli che possano compromettere i vantaggi della liberalizzazione. Sarebbe altresì necessario finalizzare le attività di diplomazia economica della Svizzera all’eliminazione delle barriere che continuano a ostacolare l’accesso al mercato europeo.
L’USC rileva una contraddizione tra le note esplicative relative all’ordinanza d’esecuzione e il testo di legge approvato dal Parlamento (v. le osservazioni dettagliate formulate in merito all'art. 2 cpv. 2 e l’art. 16d cpv. 1 lett. b); inoltre dal progetto di ordinanza risulterebbero