Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 21 pagine
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prodotti chimici) deve avvenire secondo le relative norme settoriali (LU, SO, GR, TI, chemsuisse).
3. Sulla sezione in VD, GE. Per indicare le autorità sarebbero stati impiegati i termini più diversi (organo di generale. esecuzione, autorità cantonale, organo di esecuzione competente della
Confederazione, autorità cantonali di sorveglianza del mercato, autorità federale competente) rendendo così il testo normativo poco chiaro. Occorrerebbe definire gli organi esecutivi e i loro compiti.
Art. 9 cpv. 1 BS Sarebbe opportuno specificare a quali condizioni un termine può essere considerato
adeguato (ad es. indicando una durata minima).
Art. 9 cpv. 2 AI, TG, USC, Una semplice dichiarazione da parte di chi immette un prodotto in commercio non
Prométerre. sarebbe sufficiente. Alla luce dei requisiti posti dagli attuali sistemi di garanzia della qualità e delle prescrizioni vigenti per le ditte svizzere occorrerebbe richiedere almeno una prova certificata o una prova del sistema QS corrispondente. Viene chiesta un’integrazione dell’articolo 9 capoverso 2: la dichiarazione di chi immette il prodotto in commercio sarebbe da certificare e il processo produttivo da documentare.
Prométerre ritiene che l’articolo 9 capoverso 2 non adempia alle disposizioni di cui all’articolo 20 LOTC, poiché una dichiarazione non potrebbe equivalere ad una prova. Prométerre chiede perciò una conferma da parte delle autorità del Paese di esportazione.
Art. 9 cpv. 3 FRC, FPC. Analogamente a quanto chiesto in relazione all’articolo 2 capoverso 3, si auspica che
le prescrizioni tecniche determinanti siano obbligatoriamente da presentare in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 9 kf Affinché i consumatori riescano ad ottenere le informazioni necessarie e l’autocontrollo
in seno alle aziende sia possibile, occorrerebbe che le competenti unità amministrative rendessero accessibili le prescrizioni tecniche pertinenti. L’articolo 9 sarebbe da integrare in tal senso.
Art. 10 VS, NE. Sul piano attuativo, l’articolo 10 porrebbe dei problemi ai Cantoni. La misura dovrebbe
necessariamente essere disposta dall’autorità che ritiene opportuna la contestazione. La legge sulle derrate alimentari assegnerebbe ai Cantoni l’incarico di svolgere i controlli delle derrate alimentari. Con la revisione della LOTC, le procedure attuative nel settore alimentare sarebbero diverse a seconda delle legge (LOTC o legge sulle derrate alimentari) in base alla quale la derrata alimentare è stata immessa in commercio. Ciò sarebbe inammissibile. Viene auspicato che nel settore alimentare siano applicate le medesime procedure, indipendentemente dal fatto che si tratti di derrate alimentari importate o meno, e che i corrispondenti compiti attuativi, come pure la facoltà di disporre misure, spettino ai Cantoni. Allo scopo di evitare differenze a livello cantonale, l’autorità di ricorso potrebbe corrispondere all’ufficio federale competente. Più semplicemente, allo scopo di garantire l’uniformità attuativa si potrebbe ricorrere a chiare linee guida emanate dalle autorità federali.
Art. 10 AI, USC. La procedura che segue le misure delle autorità cantonali sarebbe cavillosa. Vi
sarebbero dubbi circa la possibilità di attuare la decisione federale entro il termine di due mesi.
Art. 10 cpv. 1 TG Dal capoverso 1 non risulterebbe con sufficiente chiarezza che per quanto concerne le
derrate alimentari la richiesta relativa ad una decisione di portata generale non spetta alle autorità esecutive bensì ai responsabili della produzione. Nel caso della mancata richiesta di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16c LOTC si applicano le disposizioni penali di cui all’articolo 28a LOTC. Una derrata alimentare che non soddisfa i requisiti della normativa svizzera – e che non è stata oggetto di una decisione di portata generale o che non è dello stesso genere di derrate alimentari ammesse ai sensi dell'articolo 7 – non può essere immessa in commercio in Svizzera. In quel caso, le autorità esecutive competenti dovrebbero applicare le misure previste