Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 21 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

evidenti i limiti del principio di sussidiarietà. Da un lato, la Confederazione interferisce nella sfera di competenza dei Cantoni (e considerato che l’attuazione dell’ordinanza non potrebbe rientrare tra i compiti della Confederazione la procedura prevista sarebbe estremamente complessa). D’altro canto, il potere decisionale spetterebbe all’UFSP (non sarebbero però chiare le modalità di presentazione dei risultati degli esami svolti dai Cantoni).

Secondo FRC la procedura di autorizzazione applicata per le derrate alimentari dovrebbe valere anche per i cosmetici e gli oggetti d’uso.

IG DHS, Coop, Denner e Migros apprezzano il fatto che con la nuova ordinanza verranno definiti le attività e i meccanismi di controllo necessari. A questo riguardo sono auspicate efficienza e semplicità attuativa. Swiss Retail Federation chiede che l’introduzione del principio «Cassis de Dijon» non sia vanificata. Per questo motivo le disposizioni derogatorie (art. 16a cpv. 2 lett. e della LOTC riveduta) sarebbero da interpretare restrittivamente e ogni caso derogatorio dovrebbe essere esaminato per stabilire se esso risponda ad un effettivo interesse pubblico preponderante e se non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata degli scambi. Inoltre l’elenco dei casi derogatori dovrebbe essere esaustivo allo scopo di tutelare la certezza giuridica. Per ciò che concerne la lista negativa – non ancora stilata – la definizione dei prodotti e delle categorie di prodotti non dovrebbe comportare nuove eccezioni. L’obbligo di controllo delle derrate alimentari dovrebbe essere applicato solo nei casi in cui ciò risultasse assolutamente indispensabile. Infatti gli alimenti importati dall’estero (di origine UE) sarebbero già soggetti ad una procedura di controllo nei Paesi di provenienza: in generale, sotto il profilo della tutela dei consumatori si dovrebbe perciò trattare di prodotti affidabili.

Pur essendo contrari all’applicazione unilaterale del principio «Cassis de Dijon», la Chambre vaudoise des arts et métiers e il Centre patronal potrebbero approvare il progetto di ordinanza a condizione di rinunciare ad alcune deroghe, poiché non sarebbero di interesse pubblico preponderante e non rispetterebbero il principio di proporzionalità; occorrerebbe inoltre modificare l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza (v. le osservazioni dettagliate relative agli art. 1 e 2); entrambi i partecipanti all’indagine conoscitiva sono favorevoli ad un’armonizzazione coerente della normativa e all’abrogazione delle prescrizioni speciali svizzere superflue.

Riguardo alle disposizioni speciali concernenti le derrate alimentari, secondo Promarca e SKW vi sarebbero problemi soprattutto per quanto attiene al trattamento nazionale, alla loro attuazione nonché alla protezione del segreto aziendale; inoltre viene posta la questione relativa alla conformità alla normativa OMC dell’applicazione unilaterale del principio «Cassis de Dijon»; si tratterebbe di un aspetto da chiarire completamente prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza, così da adempiere ai requisiti di certezza giuridica.

Chemsuisse ritiene che in relazione alla normativa in materia di prodotti chimici il progetto di ordinanza sia scarsamente preciso e, sotto questo profilo, chiede che esso venga migliorato. Con l’attuazione della LOTC, il progetto di ordinanza in esame comporterebbe il rischio di contraddizioni tra le disposizioni della normativa settoriale e quelle contemplate dalla la legislazione UE. Questi problemi si presenterebbero inaspettatamente e in tempi brevi.

Secondo il PS, in conseguenza dell’eliminazione di diversi aspetti delle prescrizioni svizzere derogatori rispetto al diritto UE, anche i prezzi al consumo dovrebbero calare. Per poter verificare se la nuova normativa avvantaggi effettivamente anche le imprese, occorrerebbe un sufficiente grado di trasparenza. Il PS, i Verdi, la FRC e la FPC chiedono che la SECO rilevi periodicamente l’andamento dei prezzi e provveda ad informare regolarmente il pubblico in merito ai risultati di tale monitoraggio. Secondo la FRC alle attività di preparazione del monitoraggio dei prezzi dovrebbero partecipare anche le altre unità dell’amministrazione federale – come ad esempio il sorvegliante dei prezzi, l’Ufficio federale

2010-02-05/402 \ COO.2101.104.5.1975559 3/21