Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 24 pagine

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armonizzato con i dati “meno precisi” della Confederazione. Ma come set di dati georeferenziati per la nostra rete stradale cantonale valgono i dati della MU. Raccomandiamo pertanto all’USTRA di basarsi sui dati dei Cantoni e di designare questi ultimi come dati georeferenziati.

89 BE Per quanto riguarda la cancellazione del set di dati n. 89 (Piano di espropriazione per le strade nazionali) si pone tuttavia la domanda di fondo di come debbano essere gestiti i set di dati che contengono dati con validità temporale limitata all’interno del catalogo dei geodati di base.

La revisione parziale prevede di cancellare il set di dati

summenzionato dal catalogo dei geodati di base, poiché conterrebbe dati con validità temporale limitata. Con particolare riferimento

all’elaborazione del catalogo cantonale dei geodati di base, vi

preghiamo pertanto di chiarire se, analogamente alla motivazione esposta, non debbano essere inseriti per principio nel catalogo dei geodati di base set di dati con validità temporale solo limitata.

In questo contesto occorre tenere presente che la validità temporale può essere a seconda dei casi di più anni o addirittura di più decenni. Vi chiediamo pertanto di chiarire più approfonditamente dove debba essere fissato il limite temporale entro il quale l’inserimento nel catalogo dei geodati di base ü ancora giustificato.

Se il principio secondo cui non devono esservi inseriti unicamente dati validi a titolo solo temporaneo deve essere applicato in modo sistematico, rileviamo una certa contraddizione per quanto riguarda la permanenza del set di dati n. 75 (Perimetri della ricomposizione particellare) nel catalogo dei geodati di base.

ZH / CIGEO Questa modifica ha senso alla luce della motivazione esposta (set di dati temporaneo). Si raccomanda al Cantone di Zurigo di eliminare nuovamente dai propri cataloghi i piani di espropriazione nel settore delle strade cantonali e delle altre strade.

91 D. Kettiger Dopo aver esaminato la Legge federale sull’energia nucleare del 21 marzo 2003 (LENu; RS 732.1), mi domando seriamente dove si trova, all’interno del diritto federale (e in particolare della LENu), una base giuridica concernente il rilevamento, la tenuta a giorno e l’amministrazione dei dati relativi alle ubicazioni delle centrali nucleari. A mio parere, una simile base giuridica deve essere creata nell’ambito della presente revisione parziale dell’OGI come modifica indiretta a livello di ordinanza, ad esempio all’interno dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu, RS 732.11); in alternativa, occorre cancellare senza sostituzione l’indicatore 91. Mi permetto inoltre di far notare che sia le centrali elettriche in quanto tali