Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 24 pagine

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e non è più prevista alcuna competenza cantonale.

Swisscom Per l’identificatore 111 si propone di cancellare dalla definizione il termine “emittenti radiofoniche”; questo a causa della ridondanza con l’identificatore 109, “Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive”. Swisscom non è d’accordo con questa ridenominazione e presenta una controproposta completa.

Proposta di modifica

- Sospensione dell’identificatore 109 „Piani delle reti emittenti

radiofoniche e televisive”.

Gli identificatori 109 e 111 hanno la stessa competenza (UFCOM), lo stesso livello di autorizzazione all’accesso (A) e la stessa base

giuridica (RS 784.10, art. 24 f). L’ulteriore base giuridica specificata per l’identificatore 109, RS 784.10, articolo 13, deve essere frutto di un errore, poiché in quell’articolo si parla di informazioni relative ai fornitori di servizi di telecomunicazione e a valore aggiunto, il che non presenta alcuna relazione con i “Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive”.

La RS 784.10, art. 24f attribuisce all’UFCOM un obbligo di

informazione relativo alle concessioni di radiocomunicazione,

compresi i punti di emissione e con un diritto di pubblicazione. Questo tuttavia indipendentemente dal fatto che si tratti di impianti

concessionari di telefonia mobile o di radiocomunicazione. È

indubbiamente giustificato, sulla base di questa base giuridica,

prevedere un set di geodati di base per le ubicazioni di impianti di radiocomunicazione, come quello che di fatto già esiste e viene pubblicato tramite map.funksender.admin.ch. Una separazione della telefonia mobile e della radiocomunicazione in due differenti set di geodati di base in virtù della stessa base giuridica appare tuttavia inutile e fuorviante.

- Ridenominazione dell’attuale identificatore 111 in „Ubicazioni di impianti di radiocomunicazione (dati relativi alle concessioni)".

Nell’applicazione concreta del catalogo di geodati di base di diritto federale si tratta di descrivere i geodati che appaiono necessari nell’ottica del diritto federale (-> modelli di dati) nonché di garantire la disponibilità e l’accesso (secondo il livello di autorizzazione definito). Le ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione sono menzionati in due decreti:

1. art. 24f LTC: obbligo di informazione dell’UFCOM riguardo alle concessioni radiofoniche, compresi i punti di emissione con diritto di pubblicazione.

Nell’ottica del catalogo di geodati di base, ciò significa ad esempio: coordinate X/Y + informazioni rilevanti relative alla concessione sugli impianti di radiocomunicazione, come quelli già pubblicati su

mp.funksender.admin.ch.

2. art. 17 OCG: descrizione dei parametri radiofonici della rete di impianti di radiocomunicazione concessionari non destinata alla pubblicazione, compresa la relativa ubicazione. Nel senso del