Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 24 pagine

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dati in via aggiuntiva anche all’interno di Swissmap e di Swissmap Mobile. SZ Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 1° giugno 2011 (RS 814.201, OPAc) mancano i set di dati previsti dal nuovo articolo 41a segg. OPAc. A titolo di esempio è possibile citare qui l’ecomorfologia di livello F. Potrebbe essere adottata ad esempio la formulazione seguente: Denominazione dello spazio riservato alle acque e rivitalizzazione dei corsi d’acqua Base giuridica RS 814.201, articolo 41a segg. Servizio competente Cantoni [UFAM] Livello di autorizzazione all’accesso A ZH Catasto dei rumori degli impianti di tiro civili

RS 814.4,1 art. 37, 45, RS 814.01, art.44

Cantoni [UFAM]

A

Motivazione

a) Situazione iniziale

I numerosi impianti di tiro civili sono in larga misura risanati contro i rumori. Le immissioni di rumore dovute all’attività di tiro portano a conflitti con i confinanti nel caso di molti impianti, conflitti che in parte possono essere risolti solo concedendo facilitazioni al gestore degli impianti. Le correzioni dei livelli rilevanti

Ki e dunque il rispetto dei valori limite secondo l’ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41)

dipendono in misura rilevante dagli orari di esercizio. Per il rispetto delle condizioni attuali i dati d’esercizio devono essere continuamente rilevati e monitorati dai gestori degli impianti (comuni, associazioni). I dati d’esercizio sono necessari per la valutazione di azzonamenti, utilizzazioni e soprattutto permessi di costruzione all’interno e

all’esterno delle zone edificabili. Il riconoscimento dei problemi nel corso della procedura di concessione del permesso di costruzione deve essere concesso di regola dai Comuni. In questo contesto si è rivelata utile una rappresentazione geografica delle aree

problematiche (browser GIS con linee di tiro, carta dei rumori poco dettagliata) (www.laerm.zh.ch).

b) Competenze

L’autorità esecutiva per i rumori degli impianti di tiro civili sono i Cantoni (art. 45 OIF). Questi possono assolvere direttamente al loro obbligo di rilevamento oppure delegare tale incarico ai gestori degli impianti. La maggior parte dei Cantoni rileva periodicamente i dati d’esercizio (numero di colpi sparati, orari d’esercizio) presso i

Comuni, rispettivamente presso le associazioni di tiro ed effettuano il calcolo dei livelli rilevanti nonché rappresentazioni di superfici

autonomamente. Nel caso di nuovi edifici nell’area di impianti di tiro, il committente sostiene i costi della perizia sui rumori. L’UFAM è responsabile dei rilevamenti periodici relativi allo stato del

risanamento fonico presso gli impianti di tiro (art. 20 OIF) e dovrebbe