Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/108: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI) · 24 pagine

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3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Osservazioni di carattere generale

Le risposte sono state in generale di carattere positivo e offrono margini di manovra per discussioni e suggerimenti stimolanti.

GE: Riflessioni relative alla legge sull’energia: Il nostro Consiglio deplora tuttavia che non sia stata colta l’occasione offerta da questa revisione dell’OGI per integrarvi anche i geodati necessari per l’applicazione della legge sull’energia. Il progetto di ordinanza comprende infatti unicamente gli impianti che riguardano le cosiddette energie convenzionali, quali i gasdotti, le linee ad alta tensione, gli impianti idraulici o le centrali nucleari.

Ebbene, la legge sull’energia ha lo scopo di promuovere in modo particolare il ricorso alle energie indigene e a quelle rinnovabili, nonché di assicurare una produzione e una distribuzione dell’energia compatibili con gli imperativi della tutela dell’ambiente. È dunque fondamentale che la politica energetica possa disporre di tutti i geodati che le occorrono. Si tratta in particolare dei dati relativi alle risorse indigene e di quelle rinnovabili, come il potenziale termico delle acque di superficie, il potenziale di

sfruttamento energetico della biomassa, il potenziale geotermico o, ancora, il

potenziale eolico. Si tratta altresì di localizzare le fonti di calore di scarto nonché delle infrastrutture di distribuzione dell’energia termica, impianti di riscaldamento o di raffreddamento). Di conseguenza, il nostro Consiglio invita le autorità federali a condurre senza ulteriore indugio una riflessione sull’elaborazione dei geodati

necessari all’applicazione della legge sull’energia e all’attuazione della nuova politica energetica decisa dal Consiglio federale, incentrata sull’efficacia energetica e sulla promozione delle energie rinnovabili.

GL: Nel caso di diversi set di dati (quali ad esempio quelli dei settori della protezione dei biotopi, della tutela ei monumenti storici, della protezione del paesaggio e della tutela degli abitati, ma anche della tutela dei beni culturali), nelle relative

denominazioni vengono menzionati oggetti d’importanza regionale. Gli oggetti di importanza locale costituiscono in genere a loro volta restrizioni di diritto pubblico della proprietà fondiaria. Anche questi devono essere registrati, per motivi di

funzionalità, nel catalogo dei geodati di base e rilevati attraverso un modello di dati minimo paragonabile. Su invito dei servizi specializzati nella tutela degli abitati e dei monumenti storici nonché nella protezione della natura e del paesaggio, vi chiediamo di adeguare di conseguenza le denominazioni di questi set di dati.

GR: Dalle esposizioni emerge che la revisione non comporta conseguenze

immediate sul piano finanziario e del personale. Ogni set di dati aggiuntivo inserito nel catalogo dei geodati di base implica peraltro notevoli conseguenze finanziarie e in termini di personale presso gli uffici competenti. È quanto dimostrano ad esempio le esperienze maturate in relazione con il set di dati “Riserve forestali” (n. 160). Già al momento dell’introduzione della legge sulla geoinformazione non si è tenuto conto a sufficienza delle conseguenze in termini finanziari e di personale che questa avrebbe