Progetto

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

5. Legge federale del 20 marzo 199812 sulle Ferrovie federali svizzere

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 3 cpv. 4

Abrogato

Titolo prima dell’art. 7a

Sezione 3: Obiettivi strategici

Art. 7a

Abrogato

Art. 8

1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione deve raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.

2 Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Esso riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

Art. 20 Finanziamento

1 Gli investimenti al di fuori del settore dell’infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.

2 Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale pubblica la legge nel Foglio ufficiale, se il decreto federale del … concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria è approvato dal Popolo.

3 La presente legge entra in vigore contemporaneamente al decreto federale del ....

12 RS 742.31