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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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5. Legge federale del 20 marzo 199812 sulle Ferrovie federali svizzere
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 3 cpv. 4
Abrogato
Titolo prima dell’art. 7a
Sezione 3: Obiettivi strategici
Art. 7a
Abrogato
Art. 8
1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione deve raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.
2 Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Esso riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.
Art. 20 Finanziamento
1 Gli investimenti al di fuori del settore dell’infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.
2 Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale pubblica la legge nel Foglio ufficiale, se il decreto federale del … concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria è approvato dal Popolo.
3 La presente legge entra in vigore contemporaneamente al decreto federale del ....
12 RS 742.31