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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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Allegato 1 Legge federale sul Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFInFer)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 87a della Costituzione federale13 (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del …14,
decreta:
Art. 1 Fondo
1 Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo per l’infrastruttura ferroviaria) è giuridicamente indipendente e dotato di contabilità propria.
2 La legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.
Art. 2 Contabilità del Fondo
1 Il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria si compone di un conto economico e di un bilancio.
2 Il conto economico contempla:
a. come ricavi:
1. le attribuzioni sotto forma di entrate a destinazione vincolata;
2. l’attivazione di mutui;
b. come spese:
1. i prelievi per l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché per i corrispondenti mandati di ricerca;
2. i rimborsi dell’anticipo di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 5 Cost.;
3. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;
4. le rettifiche di valore dei mutui.
3 Il bilancio contempla:
a. tra gli attivi:
1. i mutui,
2. gli altri crediti;
b. tra i passivi:
1. l’anticipo,
2. gli altri impegni,
3. la riserva di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 3 Attribuzione
1 L’Assemblea federale decide annualmente il credito a preventivo per le attribuzioni a destinazione vincolata nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
2 I Cantoni versano annualmente nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria un importo di 300 milioni di franchi allo stato dei prezzi del 2014. Questo contributo è adeguato in ragione della
13 RS 101
14 FF …
15 RS 611.0