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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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Art. 2
1 Il Consiglio federale amministra il credito complessivo e può aumentarlo nella misura del rincaro comprovato e dell’imposta sul valore aggiunto.
2 Nell’ambito del credito complessivo, il Consiglio federale può procedere a trasferimenti di minore entità tra i contributi massimi dei crediti d’impegno.
Art. 3
Il presente decreto non sottostà a referendum.