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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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3 Nei progetti relativi alle fasi di ampliamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi susseguenti per l’intero sistema ferroviario.
Art. 48d Pianificazioni
L’UFT procede alle pianificazioni necessarie. Coinvolge in modo appropriato le imprese ferroviarie e i Cantoni interessati.
Art. 48e Progettazione ed esecuzione
1 I gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici progettano ed eseguono le misure per l’ampliamento dell’infrastruttura.
2 La maggioranza del capitale e dei voti delle società costruttrici deve essere detenuta dalla Confederazione.
3 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici per mezzo di convenzioni di realizzazione. In tali convenzioni sono fissate in dettaglio le misure per le singole tratte e i singoli nodi, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
4 Le convenzioni sono concluse dal DATEC. Gli adeguamenti di minore entità, in particolare di carattere organizzativo o tecnico, possono essere convenuti dall’UFT.
Art. 48f Ottimizzazione costante dei lavori
Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.
Titolo prima dell’art. 49
Capitolo 6: Finanziamento dell’infrastruttura
Sezione 1: In generale
Art. 49 Principi
1 La Confederazione si assume l’onere principale del finanziamento dell’infrastruttura.
2 Le reti ferroviarie per il collegamento capillare e le tratte che collegano località che non sono abitate tutto l’anno o non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci sono escluse dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge.
3 I Cantoni partecipano al finanziamento dell’offerta di prestazioni che ordinano congiuntamente con la Confederazione.
Art. 51 Convenzioni sulle prestazioni
1 La Confederazione, rappresentata dall’UFT, i Cantoni partecipanti e le imprese ferroviarie concludono una convenzione sulle prestazioni ogni quattro anni. In tale convenzione sono anticipatamente convenute l’offerta di prestazioni nonché le indennità e i mutui previsti nel settore dell’infrastruttura sulla scorta delle priorità in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei conti di previsione delle imprese.
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Le indennità e i mutui servono in primo luogo a mantenere l’infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. Inoltre si considerano in particolare:
a. collegamenti basilari adeguati;