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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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2 Il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria avviene tramite un fondo dotato di contabilità propria. I mezzi seguenti sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno:
a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85;
b. il 9 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi l’anno; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.
c. il prodotto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 3bis;
d. il 4 per cento delle entrate della Confederazione provenienti dell'imposta federale diretta delle persone fisiche;
e. 2200 milioni di franchi dal bilancio generale della Confederazione allo stato dei prezzi del 2014; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.
3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.
4
La legge può avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.
Art. 130 cpv. 3bis (nuovo)
3bis
Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.
Art. 196 n. 3, cpv. 2 e 3
2Abrogato
3
Il finanziamento dei grandi progetti ferroviaria di cui al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a.
II
1
Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.