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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine

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metà dell’evoluzione del prodotto interno lordo e segue l’indice di rincaro delle opere ferroviarie.

3 Le quote dei singoli Cantoni al contributo di cui al capoverso 2 sono fissate dal Consiglio federale.

4 Gli importi di cui all’articolo 87a capoverso 2 lettere b ed e sono adeguati in ragione della metà dell’evoluzione del prodotto interno lordo e segue l’indice di rincaro delle opere ferroviarie.

Art. 4 Prelievo

1 L’Assemblea federale determina con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, i mezzi da prelevare annualmente dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria per:

a. l’esercizio e il mantenimento della qualità;

b. l’ampliamento;

c. i corrispondenti mandati di ricerca.

2 I prelievi dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria devono garantire il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità.

3 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, in caso di necessità, affinare la struttura dei crediti a preventivo per i diversi progetti.

4 Quando i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alle aspettative, il Consiglio federale può autorizzare per il progetto in questione un prelievo supplementare fino a concorrenza del 15 per cento del credito a preventivo autorizzato per l’anno in corso.

Art. 5 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a da autorizzare, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

Art. 6 Credito d’impegno

I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 Lferr.

Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione

1 Il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria non può indebitarsi ulteriormente oltre l’anticipo.

2 Per coprire le fluttuazioni di liquidità, il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria costituisce una riserva adeguata.

3 L’avere non è remunerato.

Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

1 Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione i conti del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria all’Assemblea federale.

2 Esso stabilisce per il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo.