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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine

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Titolo prima dell’art. 58

Sezione 2: Finanziamento dell’ampliamento dell’infrastruttura

Art. 58 Crediti d’impegno

L’Assemblea federale autorizza mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l’articolo 48c.

Art. 58a (nuovo) Modalità di finanziamento

1Mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

2 I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di realizzazione di cui all’articolo 48e.

Art. 58b (nuovo) Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte dei Cantoni

1 I Cantoni possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma strategico di sviluppo.

2 Essi si assumono:

a. in caso di misure supplementari: tutti i costi;

b. in caso di misure alternative: la differenza dei costi tra la misura prevista dalla Confederazione e quella da loro proposta.

3 La partecipazione dei Cantoni non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d’esercizio.

4 La Confederazione conclude con i Cantoni e i gestori dell’infrastruttura convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.

Art. 58c (nuovo) Prefinanziamento

I gestori dell’infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure decise e finanziate dall’Assemblea federale. Le convenzioni devono essere approvate dall’UFT.

Titolo prima dell’art. 58d

Sezione 3: Rapporto

Art. 58d (nuovo)

1 Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale:

a. sullo stato e sul seguito dei lavori relativi all’ampliamento dell’infrastruttura;

b. sule spese in base ai crediti d’impegno stanziati.

2 Il DATEC emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.