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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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Titolo prima dell’art. 58
Sezione 2: Finanziamento dell’ampliamento dell’infrastruttura
Art. 58 Crediti d’impegno
L’Assemblea federale autorizza mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l’articolo 48c.
Art. 58a (nuovo) Modalità di finanziamento
1Mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.
2 I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di realizzazione di cui all’articolo 48e.
Art. 58b (nuovo) Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte dei Cantoni
1 I Cantoni possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma strategico di sviluppo.
2 Essi si assumono:
a. in caso di misure supplementari: tutti i costi;
b. in caso di misure alternative: la differenza dei costi tra la misura prevista dalla Confederazione e quella da loro proposta.
3 La partecipazione dei Cantoni non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d’esercizio.
4 La Confederazione conclude con i Cantoni e i gestori dell’infrastruttura convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.
Art. 58c (nuovo) Prefinanziamento
I gestori dell’infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure decise e finanziate dall’Assemblea federale. Le convenzioni devono essere approvate dall’UFT.
Titolo prima dell’art. 58d
Sezione 3: Rapporto
Art. 58d (nuovo)
1 Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale:
a. sullo stato e sul seguito dei lavori relativi all’ampliamento dell’infrastruttura;
b. sule spese in base ai crediti d’impegno stanziati.
2 Il DATEC emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.