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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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Art. 9 Diritto previdente: abrogazione
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 199816 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.
Art. 10 Disposizioni transitorie
1 Con l’entrata in vigore del decreto federale del …17concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.
2 Contemporaneamente il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.
3 Almeno il 50 per cento delle attribuzioni di cui all’articolo 87a capoverso 2 lettere a e c Cost. è destinato al rimborso dell’anticipo fino alla sua completa estinzione.
4 Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa i dettagli.
16 RU 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017
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