Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Conformemente al capoverso 1, chi desidera occuparsi della gestione di un istituto di previdenza professionale deve disporre di una formazione corrispondente e di conoscenze approfondite. Un esempio di formazione corrispondente è quella di gerente di cassa pensione con diploma federale o di specialista in amministrazione con attestato professionale federale. Ma esistono anche altre formazioni interne o esterne al settore del 2° pilastro che abilitano alla gestione di un istituto di previdenza. Per non restringere eccessivamente il campo, il legislatore rinuncia a prescrivere esplicitamente una formazione specifica nell’ordinanza.

Conformemente al capoverso 2, chi intende esercitare l’attività di amministratore patrimoniale interno, deve possedere l’opportuna abilitazione e adempiere i requisiti di cui all’articolo 51b LPP (buona reputazione, garanzia di attività irreprensibile, nessun conflitto d’interesse). Un amministratore patrimoniale è considerato interno se siede nell’organo paritetico oppure se lavora alle dipendenze della società fondatrice o dell’istituto di previdenza professionale.

Possono operare come amministratori patrimoniali esterni unicamente persone o istituzioni direttamente sottoposte alla vigilanza della FINMA, ossia banche, commercianti di valori mobiliari, società di direzione di fondi, gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e compagnie di assicurazione. Poiché la previdenza professionale è un’assicurazione obbligatoria nell’ambito della quale vengono amministrate su base fiduciaria somme ingenti, è legittimo porre esigenze severe agli amministratori patrimoniali. L’obiettivo di questa disposizione è assicurare un’amministrazione del patrimonio qualificata e professionale.

La delega dell’amministrazione patrimoniale a società con sede all’estero è consentita ad alcune condizioni. Innanzitutto, i mandati di questo tipo possono riguardare unicamente compiti parziali di amministrazione patrimoniale, in altre parole la responsabilità globale deve rimanere in Svizzera. In secondo luogo, l’attività di amministrazione patrimoniale effettuata all’estero deve sottostare a una vigilanza equivalente a quella svizzera. Al riguardo, si può rimandare alla prassi seguita dalla FINMA in relazione all’articolo 13 capoverso 4 della legge sugli investimenti collettivi (LICol). Infine, deve essere garantito che i contratti concernenti i compiti delegati siano sottoposti alla legislazione svizzera e che il foro competente si trovi in Svizzera.

Art. 48g Verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili

Il capoverso 1 stabilisce che la verifica dell’integrità e della lealtà ai sensi dell’articolo 51b capoverso 1 LPP avviene di regola al momento della costituzione di un istituto di previdenza professionale (art. 13 OPP 1).

Eventuali avvicendamenti di personale nell’organo supremo, nella gestione e nell’amministrazione patrimoniale devono essere annunciati all’autorità di vigilanza. In questi casi, per evitare un dispendio di risorse eccessivo, l’autorità di vigilanza non effettua più sistematicamente una verifica dell’integrità e della lealtà dei subentranti, ma solo in presenza di circostanze particolari, segnatamente di un’irregolarità, di un evento particolare o di un avviso dell’ufficio di revisione (art. 36 cpv. 2).

Art. 48h Conflitti d’interesse

Il capoverso 1 precisa l’articolo 51b capoverso 2 LPP nella misura in cui stabilisce che le persone attive nell’organo supremo, nella gestione e nell’amministrazione dell’istituto di previdenza non possono trovarsi in un conflitto d’interessi permanente derivante ad esempio da un contratto di lunga durata per l’amministrazione patrimoniale o la gestione.

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