Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Al momento della costituzione dell’istituto di previdenza, l’assenza di conflitti d’interessi è verificata dall’autorità di vigilanza competente, in quanto la prima verifica ordinaria da parte dell’ufficio di revisione avviene solo dopo l’allestimento del primo conto annuale, ossia dopo oltre un anno, ma la protezione degli assicurati deve essere garantita sin dal primo giorno.
L’esperienza insegna che soprattutto le doppie funzioni pongono problemi non indifferenti. Se una persona che esercita una funzione all’interno dell’istituto di previdenza è nel contempo partner contrattuale diretto o indiretto dello stesso istituto (ad esempio per la gestione, l’amministrazione patrimoniale o la consulenza), ciò comporta inevitabilmente un conflitto d’interessi indesiderato. Per questo motivo, il capoverso 2 vieta la stipulazione di contratti di lunga durata con persone fisiche o giuridiche che siedono nell’organo supremo o che vi sono rappresentate con funzioni decisionali o in seno alle quali membri dell’organo supremo sono aventi economicamente diritto. Un contratto di lunga durata si differenzia da altri rapporti contrattuali semplici per il fatto che almeno il suo principale obbligo di prestazione tipico non cessa con il suo adempimento, ma deve continuare a essere eseguito fino all’estinzione del contratto in seguito a scadenza della durata, disdetta o altro motivo.
Gli affari singoli sono ammessi purché rispettino le condizioni limitative previste dall’articolo 51c LPP.
Il capoverso 3 limita a 5 anni la durata massima dei contratti che un istituto di previdenza conclude ai fini dell’attuazione della previdenza professionale. Nella prassi, infatti, sono stati osservati casi di istituti di previdenza che hanno sottoscritto contratti a lunga scadenza (p.es. mandati per l’amministrazione patrimoniale, la gestione o la consulenza) rivelatisi svantaggiosi per loro, ma vantaggiosi per alcune persone che esercitavano una funzione all’interno di tali istituti e, nel contempo, partecipavano in una qualsiasi forma alle società con le quali tali contratti erano stati stipulati.
Art. 48i Negozi giuridici con persone prossime
L’articolo 51b LPP e l’articolo 48h OPP 2 prescrivono che le persone incaricate della gestione o dell’amministrazione di un istituto di previdenza non possono trovarsi in conflitto d’interessi sistematico od organizzativo e non possono conferire alcun mandato permanente a se stesse o a società alle quali esse partecipano.
In casi specifici, può capitare che un istituto di previdenza concluda un singolo affare con un membro dell’organo supremo o con un responsabile della gestione o dell’amministrazione patrimoniale e che, di conseguenza, sussista temporaneamente un conflitto d’interessi. Conformemente al capoverso 1, per questi negozi giuridici occorre sempre chiedere offerte alternative alla concorrenza. Inoltre, nell’ambito della loro aggiudicazione deve essere garantita la completa trasparenza affinché, al momento debito, l’ufficio di revisione possa svolgere la sua verifica in modo ineccepibile.
Il capoverso 2 stabilisce che i negozi giuridici con persone prossime devono figurare nel conto annuale. Inoltre, devono essere indicati i motivi per cui un determinato negozio giuridico è stato concluso con una persona prossima all’istituto in questione e, come richiesto dall’articolo 51b capoverso 2 primo periodo LPP, il perché la sua stipulazione è nell’interesse degli assicurati.
Il capoverso 3 definisce le persone prossime ai sensi dell’articolo 51c capoverso 2 LPP.
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