Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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ammesse per gli investimenti collettivi, in particolare anche nei casi in cui l’autorità di vigilanza dovesse ammettere deroghe ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1.
Art. 28 Gruppi d’investimento alternativo
In virtù dell’articolo 26 capoverso 1, ai gruppi d’investimento di questo tipo è applicabile l’articolo 53 capoverso 1 lettera e OPP 2, il quale enumera anche le principali categorie d’investimento degli investimenti alternativi. In tal senso, sarebbero ammessi gruppi d’investimento in una o più categorie di investimenti alternativi. Questa regola vale perlomeno per le categorie principali attualmente note, e menzionate all’articolo 53 capoverso 3 lettera e OPP 2: private equity, bond catastrofe (che a differenza degli investimenti menzionati all'art 53 cpv. 1 lett. b OPP 2 sono bond variabili e quindi investimenti alternativi), hedge fund e materie prime (cfr. tuttavia anche il commento all’art. 26 cpv. 8). Se un gruppo riunisce più d’una di queste categorie di investimenti alternativi, la regola stabilita al capoverso 1 si applica per analogia alle singole quote delle diverse categorie.
Il capoverso 1 corrisponde alla reale situazione delle fondazioni d’investimento. La restrizione si riferisce segnatamente al settore degli hedge fund. Non si devono attuare autonomamente strategie hedge fund mediante investimenti diretti. Nell’ottica di un’adeguata diversificazione e riduzione del rischio, si impone di principio l’investimento mediante i prodotti di fondi di fondi o una gran quantità di singoli fondi. L’autorità di vigilanza potrebbe ammettere deroghe in singoli casi nell’ambito dell’articolo 26 capoverso 9. Nella prassi dell’autorità federale di vigilanza vi sono state poche costellazioni di questo tipo. L’impiego di determinati derivati nei gruppi d’investimento nel settore degli hedge fund doveva ad esempio essere preferito agli investimenti collettivi a causa delle circostanze di fatto particolari.
Il capoverso 2 tiene conto della situazione concreta di determinate fondazioni, rispettivamente dei gruppi d’investimento nel settore del capitale di rischio (venture capital). Alcune di tali fondazioni o gruppi d’investimento si consacrano per l’appunto anche alla promozione di start-up svizzere. Il capoverso 2 ammette i gruppi d’investimento in questione nel settore dei private equity, nel quale i conferimenti vengono gradualmente investiti in una decina o ventina di oggetti e gradualmente restituito agli investitori. A proposito di questi gruppi si rimanda anche al commento all’articolo 21 capoverso 2.
Capoverso 3: la possibilità di accendere crediti è in genere una condizione indispensabile, a causa delle strategie hedge fund, proprio per i gruppi d’investimento che operano nel settore degli hedge fund, che secondo il capoverso 2 devono essere operati mediante investimenti collettivi. Nel loro caso il legislatore ammette dunque espressamente la raccolta di capitali di terzi. Corrisponde al senso della disposizione prevista al capoverso 3 che i fondi strategici detenuti dai fondi di fondi hedge considerati possano anch’essi raccogliere capitale di terzi.
Art. 29 Gruppi d’investimento misti
In virtù dell’articolo 26 capoverso 1, le disposizioni degli articoli 50 e seguenti OPP 2, e segnatamente le restrizioni relative alle categorie di cui all’articolo 55 OPP 2, si applicano agli investimenti in gruppi d’investimento misti.
Il capoverso 1 tiene conto dell’articolo 50 capoverso 3 OPP 2 ed esige che le obbligazioni e le azioni siano distribuite adeguatamente secondo le branche, le regioni e la durata (per le obbligazioni). Per quanto riguarda gli immobili, le quote in investimenti immobiliari all’estero devono essere ripartite adeguatamente in funzione delle regioni. Tuttavia, la quota in immobili può anche essere circoscritta alla sola Svizzera e/o agli
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