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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine

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Titolo prima dell’art. 91

Capitolo 2: Vigilanza sui contenuti redazionali

Art. 91 cpv. 3 lett. abis(nuovo) e b

3Gli organi di mediazione trattano reclami contro:

abiscontributi creati dalla redazione e pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale per violazione dell’articolo 5a della presente legge.

b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l’accesso al programma o alla parte dell’ulteriore offerta editoriale della SSR creata dalla redazione;

Art. 92 Reclamo

1

Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione:

a. contro contenuti redazionali per violazione degli articoli 4, 5 e 5a della presente legge;

b. a causa del rifiuto di accordare l’accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b).

2I reclami devono essere inoltrati entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l’accesso.

3Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell’ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l’ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi.

4I reclami contro più contributi della redazione contenuti nell’ulteriore offerta editoriale della SSR sono autorizzati solo per i dossier dedicati alle elezioni e alle votazioni.

5Il reclamo deve essere presentato per iscritto. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l’accesso al programma o alla parte redazionale dell’ulteriore offerta editoriale della SSR sarebbe illegale.

Art. 94 frase introduttiva e cpv. 1 lett. b, 2 e 3

1Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale o contro il rifiuto di accordare l’accesso chiunque:

b. dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati o la cui domanda di accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è stata respinta.

2Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.

3Le persone fisiche che interpongono ricorso popolare conformemente al capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.