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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine
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Art. 52 cpv. 3
3Abrogato
Art. 54 Frequenze per i programmi
1Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d’accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabilisce i principi applicabili.
2Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC3) sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi il Consiglio federale determina:
a. la zona di diffusione;
b. il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.
3Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi secondo le prescrizioni del Consiglio federale.
Art. 58 Promozione delle nuove tecnologie
1L’UFCOM può sostenere temporaneamente l’introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d’esercizio di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.
2Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici nonché sulle possibilità d’utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo.
3I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono prelevati sul ricavo delle tasse di concessione (art. 22) e, qualora non bastasse, sui proventi del canone.
4Al momento di definire l’importo del canone radiotelevisivo (art. 68a) il Consiglio federale stabilisce la quota riservata a questi contributi. Essa non supera l’1 per cento della totalità dei proventi del canone.
5Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce i presupposti per il versamento dei contributi.