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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine

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Art. 20 Registrazione e conservazione delle trasmissioni e dei contributi che

compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR

1Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.

1bisI contributi all’ulteriore offerta editoriale della SSR vanno anch’essi registrati e conservati unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell’obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR.

2Se, durante il periodo di conservazione, presso l’autorità di vigilanza è interposto reclamo o ricorso o è aperto d’ufficio un procedimento di vigilanza contro una o più trasmissioni rispettivamente uno o più contributi creati dalla redazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento.

Art. 35 cpv. 3

3Se la SSR rinuncia a un’attività che ha avuto un’importanza considerevole nella determinazione del canone, il DATEC può obbligarla a costituire riserve per un importo corrispondente, di cui va tenuto conto nel successivo adattamento del canone.

Art. 38 cpv. 5

5Abrogato

Art. 40 cpv. 1

1Le concessioni con partecipazione al canone ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera b danno diritto al 3-5 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Al momento di definire l’importo del canone radiotelevisivo, il Consiglio federale determina la quota attribuita e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d’esercizio delle singole emittenti.

Art. 44 cpv. 1 lett. g e cpv. 3

1Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

g. abrogato

3Un’emittente o l’azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due concessioni televisive e più di due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le nuove tecnologie di diffusione.