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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine

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Titolo prima dell’art. 68

Capitolo 2: Canone radiotelevisivo

Sezione 1: In generale

Art. 68 Principio

1La Confederazione riscuote un canone per finanziare l’adempimento del mandato di prestazioni radiotelevisivo (art. 93 cpv. 2 Cost.4).

2Il canone viene riscosso presso le economie domestiche e le imprese.

3Il provento e l’impiego del canone, ad eccezione degli indennizzi da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.

4Il Consiglio federale disciplina la periodicità e la scadenza del canone.

Art. 68a (nuovo) Importo del canone e chiave di ripartizione

1Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone per le economie domestiche e le imprese. Tiene conto del fabbisogno per:

a. finanziare i programmi e l’ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);

b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38 – 42);

c. il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (art. 81);

d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell’ambito dell’introduzione di nuove tecnologie (art. 58);

e. finanziare l’ adattamento delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione alle esigenze delle persone audiolese (art. 7 cpv. 4);

f. i compiti dell’organo di riscossione, dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell’UFCOM nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all’imposizione dell’obbligo di pagamento del canone (art. 68b-68d, 69c e 70a-70b)..

2Stabilisce la distribuzione dei proventi del canone conformemente agli scopi di cui al capoverso 1. Può definire singolarmente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all’ulteriore offerta editoriale della SSR.

3Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

4 RS 101