Progetto

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Art. 69c (nuovo) Rilevamento dei dati sulle economie domestiche

1L’organo di riscossione si procura i dati relativi alle economie domestiche e ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:

a. registri degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa),

b. sistema d’informazione del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).

2L’organo di riscossione raccoglie i dati necessari alla riscossione attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LArRa.

3Cantoni e Comuni mettono a disposizione dell’organo di riscossione i dati provenienti dai loro registri degli abitanti, nella forma e nella periodicità richieste, attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione.

4Per i costi d’investimento specifici causati dall’inoltro dei dati all’organo di riscossione, quest’ultimo versa ai Cantoni e ai Comuni dei contributi provenienti dal provento del canone.

5L’organo di riscossione può utilizzare sistematicamente i numeri d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti:

a. per adempiere ai suoi compiti in relazione alla riscossione del canone per ogni economia domestica;

b. per ottenere precisazioni presso Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti

6Il Consiglio federale determina quali dati l’organo di riscossione raccoglie conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la preparazione dei dati, la periodicità della fornitura di questi ultimi nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni conformemente al capoverso 4.

Art. 69d (nuovo) Esenzione dall’obbligo di pagare il canone per le economie

domestiche

1Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone:

a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200611 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

b. le persone di nazionalità estera che lavorano presso missioni diplomatiche o organizzazioni intergovernative o occupano un posto consolare, nella misura in cui la legge del 22 giugno 200712 sullo Stato ospite preveda un obbligo in tal senso.

10 RS 831.10

11 RS 831.30

12 RS 192.12