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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine
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2Il Consiglio federale determina l’importo del contributo da rimborsare. Tiene conto della quota da conservare a garanzia della liquidità.
3È considerato assoggettato al canone ai sensi del capoverso 1 chiunque, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, è registrato presso l’organo di riscossione. Le eccedenze sono versate in parti uguali a tutti gli assoggettati.
II
Modifica del diritto in vigore
Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:
1. Legge del 12 giugno 200915 sull’IVA
Art. 74 cpv. 2 lett. e (nuovo)
2L’obbligo del segreto non è dato:
e. fintanto che i dati sulle imprese assoggettate, richiesti per la riscossione del canone radiotelevisivo ai sensi della legislazione sulla radiotelevisione, sono trasmessi all’organo di riscossione.
2. La legge del 30 aprile 199716 sulle telecomunicazioni:
Art. 39 cpv. 1, 3 e 3bis
1L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV.
3Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, altri programmi radiotelevisivi e per trasmettere informazioni, per la trasmissione degli altri programmi radiotelevisivi e delle altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale.
3bisPer favorire l’introduzione di nuove tecnologie ai sensi dell’articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell’offerta nelle regioni ove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l’importo della tassa per le concessioni per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.
III
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
15 RS 641.20
16 RS 784.10