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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine
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Art. 68b (nuovo) Riscossione del canone da parte dell’organo competente
1Il Consiglio federale può affidare la riscossione del canone e i relativi compiti a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale. Si applica la legislazione sugli acquisti pubblici.
2L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.
Art. 68c (nuovo) Compiti e competenze dell’organo di riscossione
1L’organo di riscossione può emanare decisioni:
a. nei confronti degli assoggettati al canone: sull’obbligo di pagare il canone;
b. nei confronti dei Cantoni e dei Comuni: sul loro indennizzo secondo l’articolo 69c capoverso 4.
2In quest’ambito soggiace alla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. e).
3Le sue decisioni autorizzano al rigetto definitivo (art 79 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento).
4Non è autorizzato ad esercitare alcuna altra attività economica all’infuori dei compiti assegnatigli dalla presente legge.
5Pubblica annualmente un rapporto d’attività e il suo conto annuale.
Art. 68d (nuovo) Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione
1Per definire l’esonero dal canone, l’organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sulla salute di una persona. Il trattamento dei dati e la vigilanza sui medesimi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.
2Può trattare i dati ottenuti nel quadro delle attività attribuitegli e disciplinate dalla presente legge unicamente in vista della riscossione del canone e non può comunicarli a terzi. Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.
3A un eventuale suo subentrante deve comunicare tempestivamente e gratuitamente, in formato elettronico, i dati necessari per la riscossione. Dopo il trasferimento, deve eliminare i dati diventati inutili.
Osservazione: la presente versione del progetto LRTV non considera la variante descritta nel rapporto esplicativo secondo cui l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) assume interamente la riscossione e l’incasso della tassa presso le imprese (cfr. punto 1.2.1.6 del rapporto esplicativo)