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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine
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2Se una persona soddisfa le condizioni di esenzione definite al capoverso 1 e appartiene a un’economia domestica privata, quest’ultima è esonerata dall’obbligo di pagare il canone.
Titolo prima dell’art. 70 (nuovo)
Sezione 3: Canone per le imprese
Art. 70 (nuovo) Assoggettamento delle imprese
1Un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone se nell’anno civile che precede il periodo fiscale ha raggiunto la cifra d’affari minima stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 34 della legge federale del 12 giugno 200913 sull’IVA (LIVA).
2È considerata impresa ogni entità iscritta nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC.
3Per cifra d’affari minima, ai sensi del capoverso 1 s’intende la cifra d’affari totale dell’impresa, IVA esclusa, da dichiarare conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica IVA. In applicazione dell’ imposizione di gruppo, è determinante la cifra d’affari totale del gruppo d’imposizione IVA.
4Il Consiglio federale definisce la cifra d’affari minima in modo da esonerare le piccole imprese.
5L’importo del canone è stabilito in base alla cifra d’affari. Il Consiglio federale determina diversi livelli di cifre d’affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).
Art. 70a (nuovo) Categoria tariffaria applicabile a un’impresa
1Nel quadro della percezione dell’IVA, per ogni impresa assoggettata al canone l’AFC determina ogni anno la sua classificazione in una categoria tariffaria.
2Se l’impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l’AFC determina la categoria tariffaria applicabile nel limite del suo apprezzamento.
Art. 70b (nuovo) Inoltro dei dati all’organo di riscossione
1L’AFC inoltra in formato elettronico all’organo di riscossione i seguenti dati relativi alle imprese assoggettate:
a. nome e indirizzo;
b. numero di identificazione dell’impresa secondo l’articolo 1 della legge federale del 18 giugno 201014 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI); e
13 RS 641.20
14 RS 431.03