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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine
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Art. 95 cpv. 3
3Il ricorso deve indicare brevemente:
a. in che modo il contenuto redazionale contestato ha violato le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 5a della presente legge o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o
b. in che modo il rifiuto dell’accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.
Art. 97 cpv. 2 e 4
2L’Autorità di ricorso accerta se:
a. i contenuti redazionali contestati hanno violato le disposizioni della presente legge (artt. 4, 5 e 5a) o del diritto internazionale pertinente; o
b. se vi è un rifiuto illegale di accordare l’accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b).
4In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3, 5 e 5a in casi particolarmente gravi l’Autorità di ricorso può proporre all’UFCOM un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).
Art. 99
1La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2Contro le decisioni dell’organo di riscossione può essere interposto ricorso presso l’UFCOM.
3Contro le decisioni dell’Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.
Art. 101 cpv. 1
1Abrogato
Art. 102 cpv. 2 prima frase
2L’organo di riscossione rende accessibili online all’UFCOM i dati personali necessari all’azione penale secondo l’articolo 101 capoverso 1.
Art. 104 Titolo cpv. 2 Accordi internazionali
2Può delegare al DATEC o all’UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.
Art. 109a Eccedenze provenienti dalla quota di partecipazione al canone
1Se, dopo l’attribuzione della quota del canone destinata alle emittenti locali e regionali (art. 38), rimangono eccedenti al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, questi vengono rimborsati a coloro che pagano il canone.