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Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 14 pagine

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Titolo prima dell’art. 69

Sezione 2: Canone per le economie domestiche

Art. 69 (nuovo) Disposizioni generali

1L’obbligo dei membri di un’economia domestica di pagare il canone inizia il primo giorno del mese che segue la data di costituzione dell’economia domestica e termina l’ultimo giorno del mese in cui l’economia domestica è stata sciolta.

2Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica così come è iscritta nel registro cantonale o comunale degli abitanti.

Art. 69a (nuovo) Economie domestiche private

1L’importo del canone è lo stesso per ogni economia domestica privata.

2Le economie domestiche private sono definite secondo la normativa sull’armonizzazione dei registri.8

3Debitore solidale per il pagamento del canone dell’economia domestica è ogni persona adulta:

a. per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio principale conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell’articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa); o

b. che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio secondario, conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell’articolo 3 lettera b LArRa.

4La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti relativi al canone, esigibili durante la sua appartenenza all’economia domestica.

5Un’economia domestica privata si scioglie l’ultimo giorno del mese civile in cui sono cambiati tutti i componenti dell’economia domestica che possiedono l’esercizio dei diritti civili.

Art. 69b (nuovo) Economie domestiche collettive

1L’importo del canone delle economie domestiche collettive è stabilito in funzione del numero di persone appartenenti all’economia domestica. Il Consiglio federale definisce le categorie tariffarie.

2Le economie domestiche collettive sono definite secondo la normativa sull’armonizzazione dei registri.9

3L’organo di diritto privato o pubblico responsabile di un’economia domestica collettiva risponde del pagamento del canone.

8 Attuale art. 2 lett. a dell’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa / RS 431.021)

9 Attuale art. 2 lett. abis OArRa