Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine

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strategie proposte, ma non influenzarle, ovvero non può concretamente definire da sé i propri investimenti. Inoltre, non è evidentemente possibile nemmeno frazionare l’avere di previdenza e ripartirlo in diverse strategie, poiché ciò equivarrebbe a un’individualizzazione totale della strategia d’investimento.

1.2 Mozione Stahl 08.3702

La mozione Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia, depositata il 3 ottobre 2008 da Jürg Stahl, ha il testo seguente:

«Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, del terzo pacchetto della revisione della LPP, gli istituti di previdenza non registrati possono proporre diverse strategie d’investimento. Per permettere la scelta di strategie più flessibili (art. 1 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l’art. 1e OPP 2) bisogna adeguare le disposizioni determinanti della legge sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 e 17 LFLP)».

Stahl motiva la sua iniziativa come segue:

«Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 LPP possono proporre strategie d’investimento più o meno rischiose. L’assicurato sceglie una delle strategie proposte. Tuttavia, visto che le disposizioni della LFLP (in particolare l’obbligo per l’istituto di previdenza di versare la prestazione minima prevista all’art. 17 LFLP) devono comunque essere rispettate, il margine di manovra si riduce. Per agevolare la scelta di strategie più flessibili è quindi necessario apportarvi una correzione.

Secondo il sistema attuale, il rischio più elevato dovuto alla scelta di una determinata strategia d’investimento è assunto dall’istituto di previdenza, che è tenuto a rispettare le disposizioni sull’ammontare della prestazione d’uscita, in particolare quelle concernenti l’importo minimo giusta l’articolo 17 LFLP e il tasso d’interesse previsto all’articolo 6 capoverso 2 OLP, a prescindere dal valore dell’investimento al momento dell’uscita dell’assicurato. Nel diritto sul libero passaggio, contrariamente a quanto avviene nel diritto in materia di previdenza professionale, non viene fatta nessuna differenza tra prestazioni d’uscita obbligatorie e sovraobbligatorie, anche se il tasso d’interesse minimo LPP giusta l’articolo 15 LPP in combinato disposto con gli articoli 49 capoverso 2 LPP e 89bis capoverso 6 CC è limitato alla parte obbligatoria della previdenza professionale».

Il 12 dicembre 2008, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, rispondendo come segue:

«Il Consiglio federale è d’accordo con l’autore della mozione. In realtà vi è una discrepanza tra la possibilità di adottare una strategia d’investimento più rischiosa giusta l’articolo 1e OPP 2 e la garanzia che gli istituti di previdenza devono offrire giusta l’articolo 17 LFLP. Il Consiglio federale ritiene inique le conseguenze che ne derivano: non è accettabile che, al momento dell’uscita dall'istituto, gli assicurati che hanno scelto una strategia d’investimento più rischiosa beneficino, nel migliore dei casi, di un rendimento superiore alla media, ma in caso di rendimento negativo non partecipino interamente alle perdite, in quanto hanno diritto alle prestazioni d’entrata che hanno portato con sé, compresi gli interessi. In tali casi le perdite devono essere assunte dall’istituto di previdenza e in definitiva dagli assicurati rimasti. Il Consiglio federale è quindi disposto ad apportare le necessarie modifiche alla legge sul libero passaggio».

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 19 dicembre 2008, il Consiglio degli Stati il 3 marzo 2010.