Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine

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6 Commento ai singoli articoli

6.1 Modifica della LPP

Articolo 40 Misure in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento

Il capoverso 1 introduce nella legislazione previdenziale la possibilità che l’autorità di protezione dei minori o l’altro servizio designato dal diritto cantonale segnali a un istituto di previdenza che un assicurato non adempie i propri obblighi di mantenimento. Spetta al diritto civile stabilire se l’autorità o il servizio competente abbia solo la possibilità di effettuare questa segnalazione oppure se vi sia tenuta/o. L’obbligo di revocare una segnalazione non più valida deriva dalla legislazione sulla protezione dei dati. Affinché quest’obbligo risulti in maniera esplicita, è opportuno che il diritto civile lo

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menzioni chiaramente .

Gli istituti di previdenza sono tenuti a prendere in considerazione la segnalazione dell’autorità o del servizio competente.

Per evitare che l’istituto di previdenza sia avvertito anche in caso di difficoltà di pagamento temporanee, è necessario specificare le condizioni da soddisfare perché sia effettuata una segnalazione. Questa deve avvenire se un assicurato tenuto a versare contributi di mantenimento è in mora nel pagamento di almeno quattro importi mensili.

Nel momento in cui il debitore del mantenimento accumula un tale ritardo, l’autorità o il servizio competente non dovrà più emanare alcuna diffida nei suoi confronti. Essa/o è responsabile di inviare le segnalazioni solo nei casi in cui siano soddisfatte le condizioni previste. L’istituto non è tenuto a verificare la sussistenza di queste condizioni.

Il progetto non prevede disposizioni transitorie particolari, per cui la modifica di legge si applicherà a tutti i versamenti sotto forma di capitale per i quali sarà presentata una richiesta dopo la sua entrata in vigore. Le autorità d’incasso potranno quindi segnalare anche le inadempienze degli obblighi di mantenimento verificatesi parzialmente o interamente prima dell’entrata in vigore.

Attualmente, i Cantoni disciplinano in modo eterogeno la competenza per l’attività delle autorità d’incasso, ovvero quelle autorità che svolgono il compito di aiuto all’incasso previsto dall’articolo 131

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capoverso 1 e dall’articolo 290 CC . In futuro, i Cantoni continueranno ad avere la possibilità di determinare il proprio servizio competente in materia. Poiché gli istituti di previdenza non sono al corrente di tutte le regolamentazioni cantonali, l’autorità o il servizio competente dovrebbe dimostrare di essere l’autorità competente al momento della segnalazione all’istituto, ad esempio inoltrando una copia del disciplinamento cantonale pertinente.

Il capoverso 2 precisa i casi in cui la presentazione di una richiesta di pagamento comporta l’obbligo di comunicazione all’autorità o al servizio competente da parte dell’istituto. Questa disposizione si applica a tutti i versamenti di una prestazione di previdenza in forma di capitale, a prescindere dal fatto che siano effettuati secondo l’articolo 37 LPP o solo in base a disposizioni regolamentari (lett. a).

9 Si vedano al riguardo i commenti all’articolo 131 capoverso 2 e all’articolo 290 capoverso 2 delle modifiche del Codice civile proposte, secondo cui il Consiglio federale deve compilare un catalogo di prestazioni che le autorità d’incasso saranno tenute a fornire (http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt/vn-ber-i.pdf, pag. 32 segg.); cfr. in merito anche la nota n. 4. 10 Cfr. l’articolo 131 capoverso 1 e l’articolo 290 CC: «[s]e l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, l’autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata […] l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione del contribuito di mantenimento» (art. 131 cpv. 1 CC).