Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine
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effettuata non appena l’assicurato sia in mora nel pagamento di contributi di mantenimento corrispondenti a quattro importi mensili. La definizione di una soglia così precisa nella legge esenta l’autorità o il servizio competente dall’obbligo di procedere da sé a una verifica materiale nei singoli
6 casi, facilitando quindi in modo determinante l’attuazione pratica della disposizione in questione .
Una soluzione di questo tipo, basata sull’importo del contributo di mantenimento dovuto nel singolo caso, tiene conto dell’entità variabile delle prestazioni da fornire. Dal momento che non è previsto come determinante alcun importo fisso, bensì il contributo di mantenimento dovuto mensilmente nel singolo caso, non occorre nemmeno adeguare l’importo che determina l’obbligo d’annuncio a un’eventuale svalutazione. Anche questo fattore è volto a garantire un’applicazione uniforme del nuovo disciplinamento da parte delle autorità o dei servizi competenti.
È importante che la segnalazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio sia effettuata solo se sono soddisfatte le condizioni legali, poiché il suo trattamento e l’osservanza delle prescrizioni in caso di pagamento dei fondi previdenziali in forma di capitale comportano un onere supplementare per gli istituti.
Se un istituto di previdenza o di libero passaggio riceve una richiesta di pagamento, deve informarne subito l’autorità o il servizio competente. Successivamente, l’istituto deve attendere un termine di 30 giorni prima di effettuare il versamento. Questa comunicazione immediata consente alle autorità o ai servizi competenti di adottare le misure necessarie per garantire che i figli e l’ex coniuge ricevano i contributi di mantenimento cui hanno diritto. A tal fine, possono ricorrere alla garanzia e al sequestro, possibilità attualmente già previste dalla legge. Se entro il termine di 30 giorni non è disposto alcun provvedimento giudiziario, l’istituto di previdenza o di libero passaggio può versare i fondi previdenziali o trasferirli nel quadro di un prelievo anticipato PPA, purché siano soddisfatte le altre condizioni necessarie.
In caso di costituzione in pegno dell’avere di previdenza, l’istituto di previdenza o di libero passaggio è tenuto a comunicare all’autorità o al servizio competente la costituzione in pegno e successivamente anche la realizzazione del pegno, i cui effetti sono equivalenti a quelli di un prelievo anticipato. In caso di costituzione in pegno, non è previsto alcun differimento di 30 giorni né per l’efficacia del diritto di pegno né per la realizzazione del pegno.
La presente modifica di legge non creerà alcun nuovo istituto giuridico vero e proprio, bensì garantirà che gli strumenti giuridici già esistenti possano essere impiegati tempestivamente e quindi in modo più efficiente. Quale effetto collaterale, potrà tuttavia accadere che altri creditori vengano a conoscenza delle procedure giuridiche avviate dall’autorità o dall’altro servizio competente e facciano altrettanto per le proprie pretese (p. es. presentando una richiesta di pignoramento). Ciò potrà far sì che le risorse inizialmente provenienti dalla previdenza e poi trasferite nel patrimonio del debitore degli alimenti – divenuto pignorabile con la sua richiesta di pagamento – siano impiegate in ultima istanza anche per coprire altri debiti. Sebbene non sia sicuramente questo lo scopo delle nuove diposizioni, ciò è inevitabile e comunque – come già menzionato in precedenza – un creditore può ricorrere a questi strumenti già oggi. Non verranno introdotti nemmeno nuovi privilegi per i creditori, poiché la legge ne prevede già uno per i creditori di alimenti (cfr. art. 219 LEF). Anche in questo caso, le nuove disposizioni dovranno solo consentire che il privilegio già previsto dalla legge possa essere fatto valere più efficacemente.
6 La soluzione delineata nel rapporto Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti (cfr. nota n. 1) intendeva invece basarsi ancora sul concetto del diritto civile di «persistente negligenza» dell’obbligo di mantenimento (cfr. art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC). L’autorità o il servizio competente avrebbe dovuto però allora valutare caso per caso l’eventuale sussistenza della persistente negligenza, il che, vista l’imprecisione di questo concetto giuridico, avrebbe comportato notevoli difficoltà pratiche e il rischio di un’applicazione non uniforme del diritto. Per questo motivo, nel presente avamprogetto si propone di far dipendere la segnalazione da una soglia definita autonomamente nella LPP, senza lasciare alcun margine di manovra all’autorità o al servizio competente.