Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine
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Se un assicurato che cambia istituto di previdenza o di libero passaggio è oggetto di una segnalazione, l’istituto attuale deve inoltrare quest’ultima al nuovo istituto.
Se un debitore di alimenti ha effettuato tutti i pagamenti dovuti e adempie regolarmente i suoi obblighi di mantenimento, l’autorità o il servizio competente deve revocare la segnalazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio, al fine di evitare che permangano dati non più validi sull’assicurato in questione (questo obbligo dovrà essere precisato nel diritto civile; cfr. in merito la nota n. 4). La revoca della segnalazione deve avvenire non già al momento della ripresa dei versamenti, bensì in linea di massima solo quando si accerta un miglioramento definitivo della situazione. In caso contrario, si correrebbe il rischio che l’autorità d’incasso debba procedere a una nuova segnalazione a distanza di poco tempo, con conseguenti oneri inutili per l’istituto di previdenza o di libero passaggio. È pertanto necessario evitare il più possibile la successione di una serie di segnalazioni e revoche concernenti un assicurato, anche perché ciò contribuirebbe ad aumentare la frequenza degli errori.
Il nuovo disciplinamento prevede che il versamento dell’avere agli assicurati avvenga non prima di 30 giorni dall’invio della comunicazione all’autorità o al servizio competente. Questo differimento è necessario, dato che una richiesta di garanzia o di sequestro può essere presentata solo quando è già stata inoltrata una richiesta di pagamento. L’autorità o il servizio competente deve quindi disporre di un lasso di tempo sufficiente per poter formulare la richiesta e presentarla al tribunale. A ciò va aggiunto l’intervallo necessario affinché l’autorità giudiziaria giunga ad una decisione ed eventualmente la notifichi.
Per quanto concerne la protezione dei dati, la soluzione adottata non crea alcun problema. Il disciplinamento proposto prevede un’esplicita base legale per la trasmissione dei dati necessaria per il raggiungimento dello scopo prefisso. Inoltre, gli istituti di previdenza non sono tenuti a informare la persona interessata, visto che la comunicazione dei dati è prevista espressamente nella legge (art. 18a cpv. 4 lett. a LPD).
La soluzione proposta si concentra sul 2° pilastro e non prevede per il momento alcun disciplinamento per il pilastro 3a. Ciò costituisce un problema soprattutto per i lavoratori indipendenti, la cui intera previdenza professionale assume spesso questa forma, che quindi può essere molto rilevante. Tuttavia, nel caso del pilastro 3a, potrebbe essere ancora più difficile che per il 2° pilastro sapere se questa forma previdenziale esista e dove si trovi, poiché ogni assicurato può scegliere liberamente la fondazione bancaria o l’istituto di assicurazione e cambiarla/o in qualsiasi momento.
Anche nel 2° pilastro vi è il rischio che l’autorità o il servizio competente non riesca a scoprire presso
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quale istituto si trovano gli averi di previdenza , ma almeno l’istituto non può essere liberamente scelto e cambiato dall’assicurato. Se è noto il datore di lavoro di una persona, si può risalire anche all’istituto di previdenza presso cui sono assicurati i suoi dipendenti. Si possono tuttavia prevedere difficoltà nel caso delle persone il cui datore di lavoro non è noto all’autorità o al servizio competente o il cui avere di previdenza è gestito da un istituto di libero passaggio, che può essere scelto e cambiato liberamente (art. 12 cpv. 2 OLP). Nonostante queste lacune, l’introduzione del nuovo disciplinamento proposto è opportuna, poiché è sicuramente più deprecabile una situazione in cui i fondi previdenziali possono essere fatti sparire, facendo perdere ai familiari l’eventuale diritto a future prestazioni per i superstiti, benché il rapporto previdenziale sia noto. Un disciplinamento veramente privo di lacune sarebbe possibile praticamente solo con l’introduzione di una nuova banca dati in cui fossero registrati tutti coloro che non adempiono i loro obblighi di mantenimento e nella quale ogni istituto di previdenza o di libero passaggio dovrebbe verificare la presenza del nome di un assicurato prima di qualsiasi versamento in forma di capitale a suo favore. L’istituzione di una tale banca dati – cui dovrebbero avere accesso non solo gli istituti di previdenza e di libero passaggio ma anche le autorità o i servizi
7 Il rischio è tanto più elevato se l’obbligo d’annuncio degli istituti di previdenza e di libero passaggio all’Ufficio centrale del 2° pilastro resta limitata agli averi dimenticati e non si estende a tutti (cfr. nota n. 5).