Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 17 pagine
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disposizioni legali e regolamentari vigenti per l’intero settore della previdenza. Se con la strategia d’investimento adottata si viene a creare una situazione di copertura insufficiente (eventualità esclusa con le altre strategie), si dovranno prendere misure di risanamento, come in un qualsiasi altro caso di copertura insufficiente. Queste misure interesseranno però solo gli assicurati che avranno scelto la strategia d’investimento con diritto all’importo minimo. Non si può infatti esigere la solidarietà degli assicurati che hanno scelto un’altra strategia, perché questo li costringerebbe a partecipare a un risanamento da cui non potrebbero trarre alcun beneficio.
Rendendo meno rigide le garanzie previste dagli articoli 15 e 17 LFLP si agevolerebbero inoltre le imprese quotate in borsa in Svizzera che devono redigere i loro bilanci conformemente allo standard di presentazione dei conti IFRS. Dal gennaio 2013, infatti, entreranno in vigore le modifiche dell’IAS 19, in base alle quali i datori di lavoro dovranno includere i propri obblighi previdenziali nei loro conti generali, sebbene in Svizzera questi obblighi incombano a una persona giuridica indipendente dal datore di lavoro (l’istituto di previdenza). Gli utili e le perdite degli istituti di previdenza aziendali dovranno quindi essere subito contabilizzati anche dal datore di lavoro, nel momento in cui si verificano. Ciò significa che gli utili e le perdite del reddito patrimoniale saranno a carico del capitale proprio del datore di lavoro. Il nuovo articolo 19a LFLP e il trasferimento parziale dei rischi d’investimento su una parte degli assicurati permetteranno alle imprese di ridurre i loro impegni vincolanti, il che potrebbe attenuare le ripercussioni della modifica dell’IAS 19.
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2.1 Modifica della LFLP
Articolo 19a (nuovo) Diritti in caso di scelta della strategia di investimento da parte dell’assicurato
Il capoverso 1 stabilisce che gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP e che propongono diverse strategie d’investimento possono derogare, per singole strategie, alla garanzia del versamento dell’importo minimo contemplata dagli articoli 15 e 17 LFLP e prevedere di corrispondere il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita.
Se un datore di lavoro propone un piano di previdenza con diverse strategie d’investimento, tutti i dipendenti che soddisfano i criteri oggettivi di ammissione sono obbligati ad aderirvi. Per evitare che qualcuno sia costretto a rinunciare ai diritti garantiti dalla legge, deve essere proposta almeno una strategia d’investimento che garantisca all’assicurato l’importo minimo. Se un dipendente non sceglie espressamente una strategia diversa, è assicurato automaticamente in quella “con garanzia”.
L’istituto di previdenza deve informare l’assicurato del fatto che scegliendo un’altra strategia d’investimento perde la garanzia dell’importo minimo e assume quindi un certo rischio finanziario. L’istituto di previdenza ha al riguardo un obbligo d’informare analogo a quello di una banca, che comprende aspetti diversi, quali il dovere di spiegare, avvertire, comunicare, fornire consulenza o anche raccomandare. Per analogia con la giurisprudenza sulla diligenza e la fedeltà nell’esecuzione
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dei mandati , l’istituto di previdenza è tenuto ad informarsi sulle conoscenze e sulla propensione al rischio del cliente non appena l’assicurato manifesti interesse per le possibilità d’investimento in questione. L’istituto deve allora illustrare i rischi all’assicurato, fornirgli consulenza sulle diverse possibilità d’investimento e metterlo in guardia dal prendere una decisione affrettata. Le informazioni devono essere adeguate in funzione delle conoscenze oggettive del cliente, cui devono inoltre essere espressamente indicati i costi supplementari derivanti dalla sua scelta della strategia. Il capoverso 2 prevede pertanto che l’assicurato confermi per iscritto di aver ricevuto le informazioni necessarie nel
2 Sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2008, 4C.68/2007, consid. 7.1.